Muovendo dall’analisi degli orientamenti in tema di incrementi di reddito dell’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile viene sviluppata una riflessione più generale sull’opportunità di adottare un’interpretazione rigorosa delle disposizioni relative alla durata del matrimonio ed all’incapacità del richiedente di procurarsi adeguati redditi propri, così da escludere in radice l’attribuzione dell’assegno divorzile nelle ipotesi in cui il matrimonio abbia avuto una breve durata, non vi siano figli e gli ex coniugi siano ancora giovani. Occorre considerare, inoltre, che laddove la breve durata del matrimonio conduca solo ad una riduzione dell’assegno divorzile, che pure continua a sussistere, sembra imporsi l’esigenza di superare le incertezze legate all’applicazione del criterio secondo cui la rilevanza degli incrementi reddituali dipenderebbe dal fatto che essi possano essere considerati prevedibili sviluppi di situazioni in nuce durante il matrimonio. In queste ipotesi, invece, apparirebbe più opportuno adottare un criterio che – evitando valutazioni eccessivamente discrezionali sul carattere prevedibile degli incrementi – assicuri una misura della compartecipazione del coniuge titolare dell’assegno divorzile agli incrementi reddituali dell’altro rigorosamente proporzionale alla durata del matrimonio.

Gli incrementi reddituali del coniuge obbligato ed i loro riflessi sull'assegno divorzile: dal criterio della prevedibilità a quello dell'incidenza proporzionale alla durata del matrimonio? / Al Mureden E.. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 5:(2011), pp. 456-465.

Gli incrementi reddituali del coniuge obbligato ed i loro riflessi sull'assegno divorzile: dal criterio della prevedibilità a quello dell'incidenza proporzionale alla durata del matrimonio?

AL MUREDEN, ENRICO
2011

Abstract

Muovendo dall’analisi degli orientamenti in tema di incrementi di reddito dell’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile viene sviluppata una riflessione più generale sull’opportunità di adottare un’interpretazione rigorosa delle disposizioni relative alla durata del matrimonio ed all’incapacità del richiedente di procurarsi adeguati redditi propri, così da escludere in radice l’attribuzione dell’assegno divorzile nelle ipotesi in cui il matrimonio abbia avuto una breve durata, non vi siano figli e gli ex coniugi siano ancora giovani. Occorre considerare, inoltre, che laddove la breve durata del matrimonio conduca solo ad una riduzione dell’assegno divorzile, che pure continua a sussistere, sembra imporsi l’esigenza di superare le incertezze legate all’applicazione del criterio secondo cui la rilevanza degli incrementi reddituali dipenderebbe dal fatto che essi possano essere considerati prevedibili sviluppi di situazioni in nuce durante il matrimonio. In queste ipotesi, invece, apparirebbe più opportuno adottare un criterio che – evitando valutazioni eccessivamente discrezionali sul carattere prevedibile degli incrementi – assicuri una misura della compartecipazione del coniuge titolare dell’assegno divorzile agli incrementi reddituali dell’altro rigorosamente proporzionale alla durata del matrimonio.
2011
Gli incrementi reddituali del coniuge obbligato ed i loro riflessi sull'assegno divorzile: dal criterio della prevedibilità a quello dell'incidenza proporzionale alla durata del matrimonio? / Al Mureden E.. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 5:(2011), pp. 456-465.
Al Mureden E.
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