Nella sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia ha statuito che i tribunali italiani, affermando la propria giurisdizione rispetto ad azioni civili promosse contro la Germania da vittime di crimini internazionali da questa commessi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, hanno violato il diritto di quello Stato a essere riconosciuto immune dalla giurisdizione. La regola consuetudinaria in base alla quale il caso è stato risolto ha una portata limitata - lo Stato straniero è immune per atti commessi dalle proprie forze armate nello Stato del foro nel contesto di un conflitto armato - ed è, secondo la Corte, solidamente fondata sulla prassi e sull'opinio iuris degli Stati. Non è così. I precedenti citati dalla Corte sono pochi, spesso irrilevanti e talvolta persino contrari. Mancando una regola consuetudinaria applicabile al caso concreto, la Corte avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento che tenesse conto di tutti i principi rilevanti, non ultimo quello del diritto delle vittime a ottenere giustizia, e di tutte le circostanze del caso, incluso il fatto che alcuni dei ricorrenti davanti ai tribunali italiani avevano esperito invano ogni altro rimedio possibile.
Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012 / Gradoni L.; Tanzi A.. - In: LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE. - ISSN 0010-5066. - STAMPA. - LXVII:(2012), pp. 203-226.
Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012
GRADONI, LORENZO;TANZI, ATTILA MASSIMILIANO
2012
Abstract
Nella sentenza del 3 febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia ha statuito che i tribunali italiani, affermando la propria giurisdizione rispetto ad azioni civili promosse contro la Germania da vittime di crimini internazionali da questa commessi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, hanno violato il diritto di quello Stato a essere riconosciuto immune dalla giurisdizione. La regola consuetudinaria in base alla quale il caso è stato risolto ha una portata limitata - lo Stato straniero è immune per atti commessi dalle proprie forze armate nello Stato del foro nel contesto di un conflitto armato - ed è, secondo la Corte, solidamente fondata sulla prassi e sull'opinio iuris degli Stati. Non è così. I precedenti citati dalla Corte sono pochi, spesso irrilevanti e talvolta persino contrari. Mancando una regola consuetudinaria applicabile al caso concreto, la Corte avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento che tenesse conto di tutti i principi rilevanti, non ultimo quello del diritto delle vittime a ottenere giustizia, e di tutte le circostanze del caso, incluso il fatto che alcuni dei ricorrenti davanti ai tribunali italiani avevano esperito invano ogni altro rimedio possibile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.