Dal Medioevo ai giorni nostri la figura del notaio nel sistema giuridico preunitario ha subìto notevoli cambiamenti. Il controllo di legalità notarile si fonda su un sistema di invalidità che ha assicurato non solo la certezza del nostro ordinamento (da ultimo, anche con la nullità assoluta inequivoca), ma anche una solida sponda di fronte a una legislazione di stampo europeo che sembra muoversi in direzioni in parte nuove: le fattispecie di nullità relativa (cd. “nullità di protezione”) sono sempre più frequenti e rispondono ad esigenze profondamente differenti da quelle della nullità assoluta di stampo codicistico, tanto da far parlare “delle” nullità al plurale. A tutto ciò si aggiungano le funzioni di giurisdizione volontaria nelcampo dell’autonomia contrattuale societaria inserite con l’art. 32 della l. 340/2000, e successivamente confermate con la riforma legislativa Vietti. I notai compiono un giudizio di avvenuto adempimento delle « condizioni stabilite dalla legge »: un nuovo jus dicere che, nel solco della tradizione rolandiniana, vede nella figura del notaio il giudice della legalità dei contratti societari e che si aggiunge alla funzione di prevenzione delle liti che già il notaio svolge nel suo abituale controllo sulle invalidità dei contratti. Negli atti societari il notaio, potremmo dire, ha due funzioni: una di controllo delle nullità contrattuali quale professionista/tutore della legalità, e l’altra di controllo delle nullità societarie quale organo giudicante/istituzionale.
DAL PASSATO AL PRESENTE: ROGATIO, FUNZIONI GIURISDIZIONALI E FORME NOTARILI / ZANELLI P.. - In: CONTRATTO E IMPRESA. - ISSN 1123-5055. - STAMPA. - 3:(2012), pp. 939-952.
DAL PASSATO AL PRESENTE: ROGATIO, FUNZIONI GIURISDIZIONALI E FORME NOTARILI
ZANELLI, PIETRO
2012
Abstract
Dal Medioevo ai giorni nostri la figura del notaio nel sistema giuridico preunitario ha subìto notevoli cambiamenti. Il controllo di legalità notarile si fonda su un sistema di invalidità che ha assicurato non solo la certezza del nostro ordinamento (da ultimo, anche con la nullità assoluta inequivoca), ma anche una solida sponda di fronte a una legislazione di stampo europeo che sembra muoversi in direzioni in parte nuove: le fattispecie di nullità relativa (cd. “nullità di protezione”) sono sempre più frequenti e rispondono ad esigenze profondamente differenti da quelle della nullità assoluta di stampo codicistico, tanto da far parlare “delle” nullità al plurale. A tutto ciò si aggiungano le funzioni di giurisdizione volontaria nelcampo dell’autonomia contrattuale societaria inserite con l’art. 32 della l. 340/2000, e successivamente confermate con la riforma legislativa Vietti. I notai compiono un giudizio di avvenuto adempimento delle « condizioni stabilite dalla legge »: un nuovo jus dicere che, nel solco della tradizione rolandiniana, vede nella figura del notaio il giudice della legalità dei contratti societari e che si aggiunge alla funzione di prevenzione delle liti che già il notaio svolge nel suo abituale controllo sulle invalidità dei contratti. Negli atti societari il notaio, potremmo dire, ha due funzioni: una di controllo delle nullità contrattuali quale professionista/tutore della legalità, e l’altra di controllo delle nullità societarie quale organo giudicante/istituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.