L'articolo concerne l’interpretazione della c.d. clausola di riparazione contenuta nell’art. 241 c.p.i. secondo cui la parte staccata di un prodotto complesso, purché visibile durante la normale utilizzazione e di per sé in possesso dei requisiti di novità e individualità, possa essere fatta oggetto di registrazione quale modello industriale, ma al tempo stesso introduce una serie di limitazioni delle facoltà spettanti al titolare della privativa. L'autore affronta in particolare il tema dell'esclusiva sulle parti staccate, la quale non impedisce che i terzi possano liberamente fabbricare, pubblicizzare e commercializzare prodotti identici agli originali registrati allorquando questi siano destinati alla riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Il titolare del diritto esclusivo derivante dalla registrazione può esercitare lo ius excludendi alios sul pezzo di ricambio solo in prima produzione, in fase cioè di assemblaggio del prodotto complesso, ma non potrà vietare ai ricambisti indipendenti la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto al fine di ripristinare l’aspetto del medesimo così come venduto dal produttore. Si tratta evidentemente di una norma eccezionale che limita le facoltà esclusive spettanti al titolare della privativa nel caso in cui il prodotto sia destinato all’aftermarket dei pezzi di ricambio, dettata allo scopo di non impedire il dispiegarsi della concorrenza su tale mercato secondario. L’onere di provare la destinazione della parte staccata incombe naturalmente su chi la invoca e può dirsi assolta solo nei casi in cui il pezzo di ricambio sia presentato sul mercato univocamente come tale, ossia come componente del prodotto complesso cui inerisce.
S. Guizzardi (2011). Clausola di riparazione e i (difficili) rapporti tra diritti di proprietà intellettuale e diritto della concorrenza. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE, 38.6, 1421-1432.
Clausola di riparazione e i (difficili) rapporti tra diritti di proprietà intellettuale e diritto della concorrenza.
GUIZZARDI, SILVIA
2011
Abstract
L'articolo concerne l’interpretazione della c.d. clausola di riparazione contenuta nell’art. 241 c.p.i. secondo cui la parte staccata di un prodotto complesso, purché visibile durante la normale utilizzazione e di per sé in possesso dei requisiti di novità e individualità, possa essere fatta oggetto di registrazione quale modello industriale, ma al tempo stesso introduce una serie di limitazioni delle facoltà spettanti al titolare della privativa. L'autore affronta in particolare il tema dell'esclusiva sulle parti staccate, la quale non impedisce che i terzi possano liberamente fabbricare, pubblicizzare e commercializzare prodotti identici agli originali registrati allorquando questi siano destinati alla riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario. Il titolare del diritto esclusivo derivante dalla registrazione può esercitare lo ius excludendi alios sul pezzo di ricambio solo in prima produzione, in fase cioè di assemblaggio del prodotto complesso, ma non potrà vietare ai ricambisti indipendenti la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto al fine di ripristinare l’aspetto del medesimo così come venduto dal produttore. Si tratta evidentemente di una norma eccezionale che limita le facoltà esclusive spettanti al titolare della privativa nel caso in cui il prodotto sia destinato all’aftermarket dei pezzi di ricambio, dettata allo scopo di non impedire il dispiegarsi della concorrenza su tale mercato secondario. L’onere di provare la destinazione della parte staccata incombe naturalmente su chi la invoca e può dirsi assolta solo nei casi in cui il pezzo di ricambio sia presentato sul mercato univocamente come tale, ossia come componente del prodotto complesso cui inerisce.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.