Il contributo analizza il discrimine temporale del 31 dicembre 2011 che la riforma previdenziale di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, stabilisce ai fini della propria applicazione. A questo proposito, l’autore propone di considerare la pensione non come un istituto giuridico unico, bensì distinguere tra avvenuta maturazione del trattamento di vecchiaia oppure di anzianità, con ricadute sull’ambito di applicazione soggettivo della nuova normativa. Propone inoltre di considerare detto discrimine temporale finalizzato a identificare la platea dei lavoratori vincolati ai nuovi requisiti pensionistici minimi, ma non anche ad identificare lavoratori vincolati ai previgenti limiti anagrafici massimi.
Casale, D. (2012). Riforma previdenziale ex d.l. n. 201/2011: innalzamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ed età massima di servizio nel pubblico impiego. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DEL LAVORO, fasc. 11, 881-888.
Riforma previdenziale ex d.l. n. 201/2011: innalzamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ed età massima di servizio nel pubblico impiego
CASALE, DAVIDE
2012
Abstract
Il contributo analizza il discrimine temporale del 31 dicembre 2011 che la riforma previdenziale di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011, stabilisce ai fini della propria applicazione. A questo proposito, l’autore propone di considerare la pensione non come un istituto giuridico unico, bensì distinguere tra avvenuta maturazione del trattamento di vecchiaia oppure di anzianità, con ricadute sull’ambito di applicazione soggettivo della nuova normativa. Propone inoltre di considerare detto discrimine temporale finalizzato a identificare la platea dei lavoratori vincolati ai nuovi requisiti pensionistici minimi, ma non anche ad identificare lavoratori vincolati ai previgenti limiti anagrafici massimi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.