La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob è divenuta operativa dallo scorso 21 marzo in concomitanza con l’entrata in vigore a pieno regime dell’art. 5 del d.lgs. 5 marzo 2010, n. 28 il quale prevede che, a decorrere dalla medesima data, il tentativo di mediazione nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale. Ai fini dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, il procedimento di mediazione svolto dinnanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob è idoneo al soddisfacimento del requisito di procedibilità della domanda. Con la promulgazione delle legge di tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 218, recante: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

Con il riconoscimento degli "oneri accessori" i professionisti cercano compensi edeguati / Soldati N.. - In: GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE. - ISSN 1590-0282. - STAMPA. - 21:(2011), pp. XVII-XX.

Con il riconoscimento degli "oneri accessori" i professionisti cercano compensi edeguati

SOLDATI, NICOLA
2011

Abstract

La Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob è divenuta operativa dallo scorso 21 marzo in concomitanza con l’entrata in vigore a pieno regime dell’art. 5 del d.lgs. 5 marzo 2010, n. 28 il quale prevede che, a decorrere dalla medesima data, il tentativo di mediazione nell’ambito delle controversie bancarie e finanziarie è condizione di procedibilità della domanda in sede giudiziale. Ai fini dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione, il procedimento di mediazione svolto dinnanzi alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob è idoneo al soddisfacimento del requisito di procedibilità della domanda. Con la promulgazione delle legge di tutela del risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262, in G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, suppl. ord. n. 218, recante: “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”), il legislatore italiano ha introdotto specifiche norme dedicate agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie allo scopo di facilitare la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.
2011
Con il riconoscimento degli "oneri accessori" i professionisti cercano compensi edeguati / Soldati N.. - In: GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE. - ISSN 1590-0282. - STAMPA. - 21:(2011), pp. XVII-XX.
Soldati N.
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