Nell’ambito della nuova terminologia e delle definizioni fornite dall’art. 1 del d.lgs. n. 28 del 2010 e dell’art. 1 del D.M. n. 180 del 2010, la conciliazione è stata regalata ad essere “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”. Il procedimento di mediazione si conclude con la sottoscrizione di un processo verbale al quale, in caso di raggiungimento del componimento della controversia, viene allegato il testo dell’accordo. Il verbale di accordo ha efficacia vincolante tra le parti al pari di un contratto, tuttavia, il legislatore, nell’intento di rafforzare il valore dell’esito della procedura di mediazione, ha espressamente previsto che il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico può essere omologato dal tribunale su istanza di parte, previo accertamento della sua regolativa formale.
Soldati N. (2011). La conciliazione è titolo esecutivo. IL SOLE 24 ORE, 71, 9-9.
La conciliazione è titolo esecutivo
SOLDATI, NICOLA
2011
Abstract
Nell’ambito della nuova terminologia e delle definizioni fornite dall’art. 1 del d.lgs. n. 28 del 2010 e dell’art. 1 del D.M. n. 180 del 2010, la conciliazione è stata regalata ad essere “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”. Il procedimento di mediazione si conclude con la sottoscrizione di un processo verbale al quale, in caso di raggiungimento del componimento della controversia, viene allegato il testo dell’accordo. Il verbale di accordo ha efficacia vincolante tra le parti al pari di un contratto, tuttavia, il legislatore, nell’intento di rafforzare il valore dell’esito della procedura di mediazione, ha espressamente previsto che il verbale di accordo il cui contenuto non è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico può essere omologato dal tribunale su istanza di parte, previo accertamento della sua regolativa formale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.