Il decreto legislativo n. 28 del 2010, unitamente al D.M. n. 180 del 2010, disciplina i soggetti pubblici e privati che possono presentarsi sul mercato quali organismi gestori del servizio di mediazione, nonché i criteri e le modalità per l’iscrizione di tali organismi presso il Ministero della giustizia. Per fare fronte alla domanda di mediazione che si avrà al momento in cui il d.lgs. n. 28 del 2010 avrà piena attuazione in tutte le sue parti, coloro che intendono dare vita a un organismo di mediazione hanno la possibilità di presentare la domanda al Ministero della Giustizia il quale gestisce l’elenco degli organismi e ne cura anche l’aggiornamento: tale registro è articolato in due differenti sezioni, l’una dedicata agli enti pubblici, l’altra riservata agli organismi privati. Gli organismi di mediazione costituiti da enti privati vengono iscritti nell’apposita sezione a seguito di domanda e vengono sottoposti ad una procedura di valutazione che consenta di verificarne la professionalità e l’efficienza. In quest’ottica devono essere comparativamente valutati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 180 del 2010 la forma giuridica con la quale vengono costituiti, nonché il grado di autonomia e la compatibilità con l’oggetto sociale o lo scopo associativo.
Soldati N. (2011). In campo con la "patente". IL SOLE 24 ORE, 70, 9-9.
In campo con la "patente"
SOLDATI, NICOLA
2011
Abstract
Il decreto legislativo n. 28 del 2010, unitamente al D.M. n. 180 del 2010, disciplina i soggetti pubblici e privati che possono presentarsi sul mercato quali organismi gestori del servizio di mediazione, nonché i criteri e le modalità per l’iscrizione di tali organismi presso il Ministero della giustizia. Per fare fronte alla domanda di mediazione che si avrà al momento in cui il d.lgs. n. 28 del 2010 avrà piena attuazione in tutte le sue parti, coloro che intendono dare vita a un organismo di mediazione hanno la possibilità di presentare la domanda al Ministero della Giustizia il quale gestisce l’elenco degli organismi e ne cura anche l’aggiornamento: tale registro è articolato in due differenti sezioni, l’una dedicata agli enti pubblici, l’altra riservata agli organismi privati. Gli organismi di mediazione costituiti da enti privati vengono iscritti nell’apposita sezione a seguito di domanda e vengono sottoposti ad una procedura di valutazione che consenta di verificarne la professionalità e l’efficienza. In quest’ottica devono essere comparativamente valutati, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 180 del 2010 la forma giuridica con la quale vengono costituiti, nonché il grado di autonomia e la compatibilità con l’oggetto sociale o lo scopo associativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.