ABSTRACT: Il contributo analizza l’applicazione nel pubblico impiego di due delle novità della riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011: l’innalzamento a 66 anni dell’età per la pensione di vecchiaia e l’estensione fino a 70 anni della protezione contro i licenziamenti. Secondo i primi orientamenti delle amministrazioni, la facoltà di permanere in servizio oltre il 65° anno non si applicherebbe al pubblico impiego. Secondo l’Autore, invece, nell’elevare l’età per la pensione di vecchiaia ancorandola alla dinamica dell’aspettativa statistica di vita, la riforma colloca l’età massima di servizio al 70° anno, oppure al 66° anno qualora non si accolga l’impostazione che estende al pubblico impiego il posticipo facoltativo del pensionamento. Anche dal pubblico impiego, dunque, la riforma ottiene risparmi di spesa non solo tramite la prosecuzione del lavoro imposta dall’aumento dei requisiti pensionistici minimi, ma anche tramite la prosecuzione facoltativa del lavoro. SOMMARIO: 1. Introduzione: i risparmi di spesa sociale ottenibili grazie alla prosecuzione volontaria della vita lavorativa. – 2. L’interpretazione proposta dal Dipartimento della Funzione pubblica, secondo cui il limite massimo di 65 anni sarebbe tutt’ora vigente, e le altre due alternative: a) applicazione della facoltà di prolungamento del servizio fino a 70 anni; b) coincidenza tra età massima di servizio e requisito anagrafico di 66 anni per la pensione di vecchiaia. – 3. Il previgente limite massimo di servizio a 65 anni collide con il prolungamento della tutela reale determinato dalla riforma pensionistica del 2011. – 4. L’idea che l’età massima di servizio resti invariata collide con la disciplina transitoria di cui al comma 20 della riforma pensionistica del 2011. – 5. Segue. Ulteriori indicazioni normative per escludere che il previgente limite massimo di servizio di 65 anni sia tutt’ora vigente. – 6. La permanente vigenza del limite massimo di servizio di 65 anni sarebbe incoerente rispetto al rilievo assegnato dalla riforma del 2011 agli incrementi statistici della speranza di vita. – 7. Antefatto: età massima di servizio nel pubblico impiego e riforme degli anni ’90. The maximum age limit in civil service, after 2011 pension reform. SUMMARY: This essay analyzes the implications within civil service of two new provisions of pension reform by article 24 of d.l. n. 201/2011 converted in l. n. 214/2011: the rise to 66 years of minimum requirement for old age pension and the extension up to 70 years of protection against dismissal. According to the government, the right to remain in service beyond 65 years does not apply to public employment. On the contrary, according to the author, the maximum age limit in civil service coincides with the new limit of 70 years of protection against dismissal or, as an alternative, at least with the new requirement of 66 years for old age pension. Therefore, in the public sector as well as in the private one the reform achieves cost savings not only through the continuation of work life imposed by the increase of minimum requirements, but also through voluntary continuation.

Casale, D. (2011). Il collocamento a riposo dall’impiego pubblico per limite massimo di età, dopo la riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011. IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, XIV(6), 903-934.

Il collocamento a riposo dall’impiego pubblico per limite massimo di età, dopo la riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011

CASALE, DAVIDE
2011

Abstract

ABSTRACT: Il contributo analizza l’applicazione nel pubblico impiego di due delle novità della riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011: l’innalzamento a 66 anni dell’età per la pensione di vecchiaia e l’estensione fino a 70 anni della protezione contro i licenziamenti. Secondo i primi orientamenti delle amministrazioni, la facoltà di permanere in servizio oltre il 65° anno non si applicherebbe al pubblico impiego. Secondo l’Autore, invece, nell’elevare l’età per la pensione di vecchiaia ancorandola alla dinamica dell’aspettativa statistica di vita, la riforma colloca l’età massima di servizio al 70° anno, oppure al 66° anno qualora non si accolga l’impostazione che estende al pubblico impiego il posticipo facoltativo del pensionamento. Anche dal pubblico impiego, dunque, la riforma ottiene risparmi di spesa non solo tramite la prosecuzione del lavoro imposta dall’aumento dei requisiti pensionistici minimi, ma anche tramite la prosecuzione facoltativa del lavoro. SOMMARIO: 1. Introduzione: i risparmi di spesa sociale ottenibili grazie alla prosecuzione volontaria della vita lavorativa. – 2. L’interpretazione proposta dal Dipartimento della Funzione pubblica, secondo cui il limite massimo di 65 anni sarebbe tutt’ora vigente, e le altre due alternative: a) applicazione della facoltà di prolungamento del servizio fino a 70 anni; b) coincidenza tra età massima di servizio e requisito anagrafico di 66 anni per la pensione di vecchiaia. – 3. Il previgente limite massimo di servizio a 65 anni collide con il prolungamento della tutela reale determinato dalla riforma pensionistica del 2011. – 4. L’idea che l’età massima di servizio resti invariata collide con la disciplina transitoria di cui al comma 20 della riforma pensionistica del 2011. – 5. Segue. Ulteriori indicazioni normative per escludere che il previgente limite massimo di servizio di 65 anni sia tutt’ora vigente. – 6. La permanente vigenza del limite massimo di servizio di 65 anni sarebbe incoerente rispetto al rilievo assegnato dalla riforma del 2011 agli incrementi statistici della speranza di vita. – 7. Antefatto: età massima di servizio nel pubblico impiego e riforme degli anni ’90. The maximum age limit in civil service, after 2011 pension reform. SUMMARY: This essay analyzes the implications within civil service of two new provisions of pension reform by article 24 of d.l. n. 201/2011 converted in l. n. 214/2011: the rise to 66 years of minimum requirement for old age pension and the extension up to 70 years of protection against dismissal. According to the government, the right to remain in service beyond 65 years does not apply to public employment. On the contrary, according to the author, the maximum age limit in civil service coincides with the new limit of 70 years of protection against dismissal or, as an alternative, at least with the new requirement of 66 years for old age pension. Therefore, in the public sector as well as in the private one the reform achieves cost savings not only through the continuation of work life imposed by the increase of minimum requirements, but also through voluntary continuation.
2011
Casale, D. (2011). Il collocamento a riposo dall’impiego pubblico per limite massimo di età, dopo la riforma pensionistica di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011 convertito con l. n. 214/2011. IL LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, XIV(6), 903-934.
Casale, Davide
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/117226
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