La disciplina del reclamo e della mediazione tributaria pone diversi dubbi, soprattutto in merito all'assenza di previsioni dedicate alla vicenda della riscossione, che pure riveste un ruolo centrale nella dinamica del prelievo. I motivi di perplessità derivano dalla constatazione che, se il reclamo non sospende l'esecutività dell'atto, ciò significa che, nel tempo lasciato all'Amministrazione finanziaria per esaminare il reclamo del contribuente, potrebbe essere avviata l'esecuzione coattiva dell'atto impugnato o attivate misure cautelari e/o conservative. Nel caso di imposte riscosse in base a ruolo, si può così verificare la circostanza che, nelle more della decisione dell'Ufficio sul reclamo, intervenga l'iscrizione a ruolo, ancorché della sola quota di cui è consentita l'iscrizione provvisoria. Il discorso si presenta ancora più articolato per i nuovi atti impoesattivi e per i ruoli formati a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni o in base ai controlli formali. Dubbi si pongono, infine, anche in relazione all'applicabilità dell'acquiescenza.
A. Carinci (2012). LA RISCOSSIONE PROVVISORIA E L'ACQUIESCENZA DOPO L'INTRODUZIONE DEL RECLAMO. CORRIERE TRIBUTARIO, 11, 775-781.
LA RISCOSSIONE PROVVISORIA E L'ACQUIESCENZA DOPO L'INTRODUZIONE DEL RECLAMO
CARINCI, ANDREA
2012
Abstract
La disciplina del reclamo e della mediazione tributaria pone diversi dubbi, soprattutto in merito all'assenza di previsioni dedicate alla vicenda della riscossione, che pure riveste un ruolo centrale nella dinamica del prelievo. I motivi di perplessità derivano dalla constatazione che, se il reclamo non sospende l'esecutività dell'atto, ciò significa che, nel tempo lasciato all'Amministrazione finanziaria per esaminare il reclamo del contribuente, potrebbe essere avviata l'esecuzione coattiva dell'atto impugnato o attivate misure cautelari e/o conservative. Nel caso di imposte riscosse in base a ruolo, si può così verificare la circostanza che, nelle more della decisione dell'Ufficio sul reclamo, intervenga l'iscrizione a ruolo, ancorché della sola quota di cui è consentita l'iscrizione provvisoria. Il discorso si presenta ancora più articolato per i nuovi atti impoesattivi e per i ruoli formati a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni o in base ai controlli formali. Dubbi si pongono, infine, anche in relazione all'applicabilità dell'acquiescenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.