La crescente importanza assunta dalla legislazione comunitaria sulla sicurezza alimentare induce, in primo luogo, a ricostruire il complesso quadro dei doveri ai quali è tenuto colui che opera nel settore della produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti. In secondo luogo occorre considerare i riflessi della legislazione in tema di sicurezza alimentare sulle norme che regolano la responsabilità civile e, in particolare, la responsabilità del produttore. In questa prospettiva la legislazione pubblicistica sulla sicurezza e le dettagliate indicazioni contenute nelle c.d. “norme tecniche armonizzate” dovrebbero costituire un punto di riferimento fondamentale sulla base del quale integrare le nozione di difetto del prodotto o di colpa dell’operatore. Inoltre, assume rilievo primario l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c. che, da un lato, tende ad ampliarsi nella prospettiva di una valorizzazione delle ricadute civilistiche del principio di precauzione, ma, dall’altro dovrebbe essere contenuto entro limiti predeterminati dalla legislazione sulla sicurezza delle attività e dei prodotti.
E. Al Mureden (2011). I danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile. CONTRATTO E IMPRESA, 6, 1495-1527.
I danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile
AL MUREDEN, ENRICO
2011
Abstract
La crescente importanza assunta dalla legislazione comunitaria sulla sicurezza alimentare induce, in primo luogo, a ricostruire il complesso quadro dei doveri ai quali è tenuto colui che opera nel settore della produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti. In secondo luogo occorre considerare i riflessi della legislazione in tema di sicurezza alimentare sulle norme che regolano la responsabilità civile e, in particolare, la responsabilità del produttore. In questa prospettiva la legislazione pubblicistica sulla sicurezza e le dettagliate indicazioni contenute nelle c.d. “norme tecniche armonizzate” dovrebbero costituire un punto di riferimento fondamentale sulla base del quale integrare le nozione di difetto del prodotto o di colpa dell’operatore. Inoltre, assume rilievo primario l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 2050 c.c. che, da un lato, tende ad ampliarsi nella prospettiva di una valorizzazione delle ricadute civilistiche del principio di precauzione, ma, dall’altro dovrebbe essere contenuto entro limiti predeterminati dalla legislazione sulla sicurezza delle attività e dei prodotti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.