Il presente contributo prende in considerazione la disciplina prevista per la tutela del terzo creditore nell’ambito del procedimento di prevenzione, così come disciplinata dall’art. 52 D. Lgs. n. 159 del 2011. In particolare, l’analisi si concentra sul requisito dell’anteriorità del credito rispetto al sequestro di prevenzione, con specifico riguardo all’ipotesi in cui il credito abbia natura extracontrattuale e, segnatamente, tragga origine da un fatto illecito attribuito al proposto. Tali considerazioni si impongono, in specie, alla luce di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione penale con cui è stato chiarito che il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.
Rizzo Minelli, G. (2026). Il requisito dell’anteriorità del credito del terzo ex art. 52 d.lgs. 159/2011: profili sistematici e ricadute applicative alla luce di una recente sentenza delle sezioni unite penali. NULLUM CRIMEN, 1, 48-67.
Il requisito dell’anteriorità del credito del terzo ex art. 52 d.lgs. 159/2011: profili sistematici e ricadute applicative alla luce di una recente sentenza delle sezioni unite penali
Giulia Rizzo Minelli
2026
Abstract
Il presente contributo prende in considerazione la disciplina prevista per la tutela del terzo creditore nell’ambito del procedimento di prevenzione, così come disciplinata dall’art. 52 D. Lgs. n. 159 del 2011. In particolare, l’analisi si concentra sul requisito dell’anteriorità del credito rispetto al sequestro di prevenzione, con specifico riguardo all’ipotesi in cui il credito abbia natura extracontrattuale e, segnatamente, tragga origine da un fatto illecito attribuito al proposto. Tali considerazioni si impongono, in specie, alla luce di una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione penale con cui è stato chiarito che il credito del terzo derivante da fatto illecito commesso in suo danno deve essere sorto antecedentemente all’applicazione della misura cautelare e deve essere accertato dal giudice della cognizione entro il termine previsto per l’ammissione ordinaria o tardiva al passivo; l’accertamento suddetto deve, in sede penale, essere definitivo, mentre, in sede civile, è sufficiente che sia provvisoriamente esecutivo.| File | Dimensione | Formato | |
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Giulia Rizzo Minelli - Anteriorità del credito - 1 2026.pdf
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