Il saggio esamina il regime della cessione d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’atto traslativo venga eseguito dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi. L’autore ricostruisce la funzione dell’autorizzazione giudiziale, evidenziandone la natura di strumento volto a favorire la continuità aziendale indiretta, la conservazione del valore dell’impresa e l’interesse dei creditori, anche mediante l’esonero dell’acquirente dalla responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. Il contributo distingue la cessione negoziale autorizzata nella composizione negoziata dalle vendite concorsuali, sottolineando che il principio di competitività richiesto dall’art. 22 CCII non coincide necessariamente con una procedura competitiva piena. Particolare attenzione è dedicata all’art. 22, comma 1-bis, CCII, che consente l’attuazione della vendita anche dopo la chiusura della composizione negoziata, purché ciò sia previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell’esperto. Secondo l’autore, tale previsione non attribuisce efficacia ultrattiva automatica all’autorizzazione: se il debitore accede successivamente al concordato semplificato, la vendita non ancora eseguita deve essere rivalutata alla luce delle regole concorsuali, della tutela dei creditori e delle esigenze di trasparenza e competitività. Il saggio respinge, infine, l’assimilazione dell’istituto al pre-pack, valorizzando la diversa natura della composizione negoziata e dei procedimenti liquidatori concorsuali
Ricciardiello, E. (2026). La cessione dell’azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi. QUADERNI DI RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI, 1, 6-32.
La cessione dell’azienda autorizzata ex art. 22 CCII attuata dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi
Edgardo Ricciardiello
2026
Abstract
Il saggio esamina il regime della cessione d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), CCII, con specifico riferimento all’ipotesi in cui l’atto traslativo venga eseguito dopo la chiusura della composizione negoziata della crisi. L’autore ricostruisce la funzione dell’autorizzazione giudiziale, evidenziandone la natura di strumento volto a favorire la continuità aziendale indiretta, la conservazione del valore dell’impresa e l’interesse dei creditori, anche mediante l’esonero dell’acquirente dalla responsabilità ex art. 2560, comma 2, c.c. Il contributo distingue la cessione negoziale autorizzata nella composizione negoziata dalle vendite concorsuali, sottolineando che il principio di competitività richiesto dall’art. 22 CCII non coincide necessariamente con una procedura competitiva piena. Particolare attenzione è dedicata all’art. 22, comma 1-bis, CCII, che consente l’attuazione della vendita anche dopo la chiusura della composizione negoziata, purché ciò sia previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell’esperto. Secondo l’autore, tale previsione non attribuisce efficacia ultrattiva automatica all’autorizzazione: se il debitore accede successivamente al concordato semplificato, la vendita non ancora eseguita deve essere rivalutata alla luce delle regole concorsuali, della tutela dei creditori e delle esigenze di trasparenza e competitività. Il saggio respinge, infine, l’assimilazione dell’istituto al pre-pack, valorizzando la diversa natura della composizione negoziata e dei procedimenti liquidatori concorsuali| File | Dimensione | Formato | |
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