Poiché l’appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente. L'appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l’esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero nudus minister.
Albanese, A. (2025). La responsabilità dell’appaltatore per il progetto redatto dal committente. RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA, 3, 876-888.
La responsabilità dell’appaltatore per il progetto redatto dal committente
antonio albanese
2025
Abstract
Poiché l’appaltatore assume un'obbligazione di risultato, è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte e a garantire il suo buon funzionamento, anche quando si attenga alle previsioni di un progetto fornito dal committente. L'appaltatore, infatti, è tenuto a segnalare eventuali carenze ed errori del progetto ed è esente da responsabilità soltanto ove il committente, edotto delle carenze e degli errori, insista comunque per l’esecuzione del progetto, riducendo l'appaltatore a mero nudus minister.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


