La nozione di “fatto” alla base del conflitto teorico di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.) è al centro di una importante evoluzione interpretativa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tende a relativizzare — se non a superare — la tradizionale posizione che ammette la revisione in caso di inconciliabilità logica tra fatti, e che la esclude nel caso in cui il conflitto sia tra mere valutazioni giuridiche. Nell’articolo si evidenzia la condivisibilità di questa evoluzione giurisprudenziale, prospettando una nozione di “fatto” rilevante sul piano giuridico penale — ed ai fini della revisione — che assume a base l’accadimento storico secondo la “selezione normativa” operata dal legislatore nella “fattispecie”. Solo una tale nozione consentirebbe al rimedio straordinario offerto dalla revisione di cui all’art. 630, lett. a, c.p.p. di rappresentare “una tutela non virtuale e astratta, ma effettiva e concreta” a protezione dell’innocente. Sotto altro profilo, si prospettano inoltre le ragioni di illegittimità costituzionale dei limiti codicistici che ostano alla istanza di revisione che abbia ad oggetto una circostanza aggravante.
Manes, V. (2025). Revisione per inconciliabilità tra “fatti” e tutela dell’innocente. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 1/2025, 83-104.
Revisione per inconciliabilità tra “fatti” e tutela dell’innocente
Manes Vittorio
2025
Abstract
La nozione di “fatto” alla base del conflitto teorico di giudicati (art. 630, lett. a, c.p.p.) è al centro di una importante evoluzione interpretativa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tende a relativizzare — se non a superare — la tradizionale posizione che ammette la revisione in caso di inconciliabilità logica tra fatti, e che la esclude nel caso in cui il conflitto sia tra mere valutazioni giuridiche. Nell’articolo si evidenzia la condivisibilità di questa evoluzione giurisprudenziale, prospettando una nozione di “fatto” rilevante sul piano giuridico penale — ed ai fini della revisione — che assume a base l’accadimento storico secondo la “selezione normativa” operata dal legislatore nella “fattispecie”. Solo una tale nozione consentirebbe al rimedio straordinario offerto dalla revisione di cui all’art. 630, lett. a, c.p.p. di rappresentare “una tutela non virtuale e astratta, ma effettiva e concreta” a protezione dell’innocente. Sotto altro profilo, si prospettano inoltre le ragioni di illegittimità costituzionale dei limiti codicistici che ostano alla istanza di revisione che abbia ad oggetto una circostanza aggravante.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.



