L’articolo propone una rilettura sistematica del principio di umanità delle pene, rimasto a lungo ai margini della riflessioni giuridica, e che tuttavia rappresenta uno dei cardini più ricevuti e condivisi della “civiltà del diritto”. Muovendo dall’art. 27, comma 3, Cost., se ne indagano le radici storiche e assiologiche, la relazione con il principio rieducativo e le sue proiezioni operative lungo le diverse fasi della risposta punitiva, dalla comminatoria legale, alla fase della concreta irrogazione e commisurazione della pena, sino alla fase esecutiva. In dialogo con la giurisprudenza costituzionale ed europea, il saggio evidenzia la natura assoluta e inderogabile del principio di umanità, la sua funzione di limite invalicabile alla potestà punitiva e la sua progressiva espansione verso nuove aree di tutela, anche rispetto agli effetti “collaterali” della pena. In tale prospettiva, il principio si traduce nel riconoscimento di un vero e proprio diritto fondamentale ad una pena “non inumana”, che impegna lo Stato a garantire condizioni di detenzione e di trattamento conformi alla dignità della persona.
Manes, V. (2025). Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 3, 701-737.
Un canone di civiltà dimenticato: il principio di umanità delle pene
Manes Vittorio
2025
Abstract
L’articolo propone una rilettura sistematica del principio di umanità delle pene, rimasto a lungo ai margini della riflessioni giuridica, e che tuttavia rappresenta uno dei cardini più ricevuti e condivisi della “civiltà del diritto”. Muovendo dall’art. 27, comma 3, Cost., se ne indagano le radici storiche e assiologiche, la relazione con il principio rieducativo e le sue proiezioni operative lungo le diverse fasi della risposta punitiva, dalla comminatoria legale, alla fase della concreta irrogazione e commisurazione della pena, sino alla fase esecutiva. In dialogo con la giurisprudenza costituzionale ed europea, il saggio evidenzia la natura assoluta e inderogabile del principio di umanità, la sua funzione di limite invalicabile alla potestà punitiva e la sua progressiva espansione verso nuove aree di tutela, anche rispetto agli effetti “collaterali” della pena. In tale prospettiva, il principio si traduce nel riconoscimento di un vero e proprio diritto fondamentale ad una pena “non inumana”, che impegna lo Stato a garantire condizioni di detenzione e di trattamento conformi alla dignità della persona.| File | Dimensione | Formato | |
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