Il diritto antidiscriminatorio, germinato nell'ambito giuslavoristico in relazione al fattore di generesi è poi progressivamente espanso in diversi settori, soprattutto per effetto dell'impatto della disciplina di matrice comunitaria, venendo a incidere su molteplici fattori di discriminazione legati alla persona nel suo aspetto identitario ed esistenziale. Il termine eguaglianza è quantomai proteiforme e caratterizzato da una molteplicità di significati, e ciò appare tanto più vero in quei settori in cui segnatamente si estrinseca la personalità dell'individuo secondo il disposto dell'articolo 2, Costituzione, tra i quali va sicuramente iscritto l'ambito dello sport, per il forte valore sociale di cui esso è connotato, nell'ottica di un armonico ed equilibrato sviluppo della persona. In tema di discriminazione sportiva occorre ricostruire il quadro di tutela multilivello, partendo dal piano europeo, di cui il principio di non discriminazione costituisce cardine, e procedendo su quello nazionale e internazionale. Il riconoscimento del danno da discriminazione sportiva poggia su una lettura costituzionalmente orientata dello sport alla luce della clausola “a fattispecie aperta contenuta nell'articolo 2, Costituzione quale diritto a svolgere la propria personalità attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento dei risultati sportivi. Lo scenario giudiziario nazionale è da tempo costellato dall'insorgenza di casi di sportivi discriminati in sede di tesseramento, di iscrizione a referto e di utilizzo in campo. Sul punto, il dialogo tra giudicanti non sempre appare coerente e univoco.
Mollo, F. (2024). Il danno da discriminazione in ambito sportivo nel quadro della responsabilità civile. ASSOCIAZIONI E SPORT, 7/2024(7/2024), 22-33.
Il danno da discriminazione in ambito sportivo nel quadro della responsabilità civile
Francesca Mollo
2024
Abstract
Il diritto antidiscriminatorio, germinato nell'ambito giuslavoristico in relazione al fattore di generesi è poi progressivamente espanso in diversi settori, soprattutto per effetto dell'impatto della disciplina di matrice comunitaria, venendo a incidere su molteplici fattori di discriminazione legati alla persona nel suo aspetto identitario ed esistenziale. Il termine eguaglianza è quantomai proteiforme e caratterizzato da una molteplicità di significati, e ciò appare tanto più vero in quei settori in cui segnatamente si estrinseca la personalità dell'individuo secondo il disposto dell'articolo 2, Costituzione, tra i quali va sicuramente iscritto l'ambito dello sport, per il forte valore sociale di cui esso è connotato, nell'ottica di un armonico ed equilibrato sviluppo della persona. In tema di discriminazione sportiva occorre ricostruire il quadro di tutela multilivello, partendo dal piano europeo, di cui il principio di non discriminazione costituisce cardine, e procedendo su quello nazionale e internazionale. Il riconoscimento del danno da discriminazione sportiva poggia su una lettura costituzionalmente orientata dello sport alla luce della clausola “a fattispecie aperta contenuta nell'articolo 2, Costituzione quale diritto a svolgere la propria personalità attraverso lo sviluppo delle relazioni sociali e il conseguimento dei risultati sportivi. Lo scenario giudiziario nazionale è da tempo costellato dall'insorgenza di casi di sportivi discriminati in sede di tesseramento, di iscrizione a referto e di utilizzo in campo. Sul punto, il dialogo tra giudicanti non sempre appare coerente e univoco.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
Associazioni e sport 7 2024.pdf
accesso riservato
Tipo:
Versione (PDF) editoriale / Version Of Record
Licenza:
Licenza per accesso riservato
Dimensione
496.71 kB
Formato
Adobe PDF
|
496.71 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


