Nonostante i profondi cambiamenti apportati, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, alla definizione di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, continuano i dubbi e le incertezze applicative. E l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025 del Viceministro dell’Economia e delle Finanze non sembra risolverli. In particolare, l’atto non chiarisce se la nuova previsione abbia o meno portata retroattiva. A rigore, la nuova definizione dovrebbe poter essere invocata anche per il passato: dunque, pur in vigenza delle vecchie sanzioni, la definizione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti deve essere la nuova e i contenziosi oggi in essere, dove l’Agenzia delle Entrate spesso effettua contestazioni, invocando manuali tecnici non richiamati da alcuna norma, dovrebbero rimanerne condizionati. Vi è poi un altro problema, che l’atto di indirizzo non considera: nel momento stesso in cui recupera, nella definizione di crediti non spettanti, anche fonti non di rango normativo (es. i manuali tecnici), la norma pone un problema di compatibilità di detta definizione sul piano penale, dal momento che anche per i crediti non spettanti è prevista la sanzione penale.
Carinci, A. (2025). Crediti di imposta inesistenti e non spettanti: punti ancora aperti nonostante l’atto di indirizzo del MEF. IL FISCO, 32(32), 2893-2896.
Crediti di imposta inesistenti e non spettanti: punti ancora aperti nonostante l’atto di indirizzo del MEF
Carinci, Andrea
2025
Abstract
Nonostante i profondi cambiamenti apportati, in attuazione della Legge delega per la riforma fiscale, alla definizione di crediti d’imposta inesistenti e non spettanti, continuano i dubbi e le incertezze applicative. E l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025 del Viceministro dell’Economia e delle Finanze non sembra risolverli. In particolare, l’atto non chiarisce se la nuova previsione abbia o meno portata retroattiva. A rigore, la nuova definizione dovrebbe poter essere invocata anche per il passato: dunque, pur in vigenza delle vecchie sanzioni, la definizione di crediti inesistenti e di crediti non spettanti deve essere la nuova e i contenziosi oggi in essere, dove l’Agenzia delle Entrate spesso effettua contestazioni, invocando manuali tecnici non richiamati da alcuna norma, dovrebbero rimanerne condizionati. Vi è poi un altro problema, che l’atto di indirizzo non considera: nel momento stesso in cui recupera, nella definizione di crediti non spettanti, anche fonti non di rango normativo (es. i manuali tecnici), la norma pone un problema di compatibilità di detta definizione sul piano penale, dal momento che anche per i crediti non spettanti è prevista la sanzione penale.| File | Dimensione | Formato | |
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