Con la fulminea introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale anche il legislatore italiano ha inteso criminalizzare in via diretta e specifica il c.d. “revenge porn”, la pratica di pubblicare immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone raffigurate. La formulazione del nuovo reato solleva molteplici perplessità, specie sul piano della sua efficacia applicativa, che sembrano in gran parte da addebitare ad un iter legislativo affrettato, nel quale sono difettati un inquadramento generale del fenomeno e l’approfondimento delle sottostanti esigenze di criminalizzazione. Il contributo, muovendo da questi aspetti, e sottolineando anche l’importanza di abbandonare l’utilizzo del neologismo inglese per adottare la denominazione “pornografia non consensuale”, procede all’esame dell’art. 612-ter c.p. in costante dialogo con le soluzioni adottate dai legislatori stranieri e con le fattispecie incentrate sulla divulgazione di immagini già presenti nell’ordinamento italiano. Il commento del nuovo delitto si sofferma altresì sull’elemento della non consensualità della diffusione delle immagini, ed in particolare sui suoi riflessi sull’imputazione soggettiva, proponendone un’interpretazione innovativa, ispirata alle teorie dell’“affirmative consent” recepite da numerosi Stati americani in relazione ai delitti sessuali.
Caletti, G. (2019). Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE, 62(4), 2045-2090.
Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale
CALETTI G
2019
Abstract
Con la fulminea introduzione dell’art. 612-ter nel codice penale anche il legislatore italiano ha inteso criminalizzare in via diretta e specifica il c.d. “revenge porn”, la pratica di pubblicare immagini sessualmente esplicite senza il consenso delle persone raffigurate. La formulazione del nuovo reato solleva molteplici perplessità, specie sul piano della sua efficacia applicativa, che sembrano in gran parte da addebitare ad un iter legislativo affrettato, nel quale sono difettati un inquadramento generale del fenomeno e l’approfondimento delle sottostanti esigenze di criminalizzazione. Il contributo, muovendo da questi aspetti, e sottolineando anche l’importanza di abbandonare l’utilizzo del neologismo inglese per adottare la denominazione “pornografia non consensuale”, procede all’esame dell’art. 612-ter c.p. in costante dialogo con le soluzioni adottate dai legislatori stranieri e con le fattispecie incentrate sulla divulgazione di immagini già presenti nell’ordinamento italiano. Il commento del nuovo delitto si sofferma altresì sull’elemento della non consensualità della diffusione delle immagini, ed in particolare sui suoi riflessi sull’imputazione soggettiva, proponendone un’interpretazione innovativa, ispirata alle teorie dell’“affirmative consent” recepite da numerosi Stati americani in relazione ai delitti sessuali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


