Il contributo esamina il “caso Portanova”, indicato dalla “Relazione annuale del Collegio di Garanzia dello Sport” come la decisione più rilevante dell’anno 2024, quale esempio emblematico del delicato rapporto tra giustizia penale e ordinamento sportivo. La vicenda trae origine dalla condanna inflitta al calciatore Manolo Portanova dal Tribunale di Siena per il reato di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Il procedimento sportivo si è sviluppato in un contesto caratterizzato da un iniziale orientamento restrittivo da parte degli organi di giustizia sportiva endofederale della FIGC, che hanno ritenuto le condotte imputategli estranee alla giurisdizione domestica, in quanto avulse dall’ambito strettamente sportivo. La svolta è avvenuta con la decisione n. 10/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che ha affermato la legittimità dell’azione disciplinare nell’ambito dell’ordinamento sportivo anche per fatti a esso non strettamente riconducibili, purché lesivi dei suoi principi fondamentali, come la lealtà, la correttezza e la probità sportiva. Il Collegio ha valorizzato la funzione etica dell’ordinamento sportivo, estendendo la portata dei doveri dei tesserati oltre il mero contesto di gara.
Zoppellari, M., Riccardi, F. (2025). Il “caso Portanova” tra giustizia penale e ordinamento sportivo: la decisione n. 10/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport. ASSOCIAZIONI E SPORT, 7, 22-31.
Il “caso Portanova” tra giustizia penale e ordinamento sportivo: la decisione n. 10/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport
Mario Zoppellari;
2025
Abstract
Il contributo esamina il “caso Portanova”, indicato dalla “Relazione annuale del Collegio di Garanzia dello Sport” come la decisione più rilevante dell’anno 2024, quale esempio emblematico del delicato rapporto tra giustizia penale e ordinamento sportivo. La vicenda trae origine dalla condanna inflitta al calciatore Manolo Portanova dal Tribunale di Siena per il reato di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Il procedimento sportivo si è sviluppato in un contesto caratterizzato da un iniziale orientamento restrittivo da parte degli organi di giustizia sportiva endofederale della FIGC, che hanno ritenuto le condotte imputategli estranee alla giurisdizione domestica, in quanto avulse dall’ambito strettamente sportivo. La svolta è avvenuta con la decisione n. 10/2024 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che ha affermato la legittimità dell’azione disciplinare nell’ambito dell’ordinamento sportivo anche per fatti a esso non strettamente riconducibili, purché lesivi dei suoi principi fondamentali, come la lealtà, la correttezza e la probità sportiva. Il Collegio ha valorizzato la funzione etica dell’ordinamento sportivo, estendendo la portata dei doveri dei tesserati oltre il mero contesto di gara.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


