La proposta di introdurre un art. 254-ter nel codice di procedura penale si colloca nell’alveo di un più ampio processo di aggiornamento del diritto processuale penale, volto a garantire l’effettività dell’azione investigativa senza sacrificare le garanzie fondamentali del soggetto sottoposto ad indagine. In particolare, l’intervento si propone di colmare le lacune interpretative e applicative che l’attuale formulazione degli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale presenta in relazione al sequestro di dispositivi elettronici, server, archivi digitali e contenuti in cloud. Tali strumenti, oggi sempre più frequentemente utilizzati per la comunicazione, la conservazione di informazioni e l’esercizio di attività personali o professionali, rappresentano contenitori di dati sensibili, molto spesso sovrabbondanti rispetto alle finalità dell’accertamento penale: ciò è dovuto al fatto, ben noto, per cui attraverso la raccolta dei dati contenuti in un dispositivo digitale si ottiene una fotografia estremamente accurata dell’individuo coinvolto (e anche di soggetti terzi), in molteplici ambiti della vita personale (salute, orientamenti politici, preferenze sessuali, condizioni economiche e così via). Di qui, la necessità di una disciplina che rafforzi i presidi di legalità e proporzionalità, come in qualche maniera già anticipato dalla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, che, già dal 2014 sancì la necessità di un judicial warrant perché la polizia, in caso di arresto in flagranza, potesse accedere allo smartphone della persona arrestata (Caso Riley v. California, 2014). Idealmente, è evidente il legame tra la riforma in corso e il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. in l. 23 novembre 2021, n. 178, con il quale è stato modificato l’art. 132 del codice della privacy, per venire incontro ad alcune indicazioni estrapolabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e, soprattutto, della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Caianiello, M. (2025). Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (disegno di legge C. 806). SISTEMA PENALE, online(online), 1-13.

Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (disegno di legge C. 806)

Michele Caianiello
2025

Abstract

La proposta di introdurre un art. 254-ter nel codice di procedura penale si colloca nell’alveo di un più ampio processo di aggiornamento del diritto processuale penale, volto a garantire l’effettività dell’azione investigativa senza sacrificare le garanzie fondamentali del soggetto sottoposto ad indagine. In particolare, l’intervento si propone di colmare le lacune interpretative e applicative che l’attuale formulazione degli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale presenta in relazione al sequestro di dispositivi elettronici, server, archivi digitali e contenuti in cloud. Tali strumenti, oggi sempre più frequentemente utilizzati per la comunicazione, la conservazione di informazioni e l’esercizio di attività personali o professionali, rappresentano contenitori di dati sensibili, molto spesso sovrabbondanti rispetto alle finalità dell’accertamento penale: ciò è dovuto al fatto, ben noto, per cui attraverso la raccolta dei dati contenuti in un dispositivo digitale si ottiene una fotografia estremamente accurata dell’individuo coinvolto (e anche di soggetti terzi), in molteplici ambiti della vita personale (salute, orientamenti politici, preferenze sessuali, condizioni economiche e così via). Di qui, la necessità di una disciplina che rafforzi i presidi di legalità e proporzionalità, come in qualche maniera già anticipato dalla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, che, già dal 2014 sancì la necessità di un judicial warrant perché la polizia, in caso di arresto in flagranza, potesse accedere allo smartphone della persona arrestata (Caso Riley v. California, 2014). Idealmente, è evidente il legame tra la riforma in corso e il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, conv. in l. 23 novembre 2021, n. 178, con il quale è stato modificato l’art. 132 del codice della privacy, per venire incontro ad alcune indicazioni estrapolabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e, soprattutto, della Corte di giustizia dell’Unione europea.
2025
Caianiello, M. (2025). Ancora in tema di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali (disegno di legge C. 806). SISTEMA PENALE, online(online), 1-13.
Caianiello, Michele
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/1019884
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