Una recente sentenza della Cassazione (terza Sezione Civile - 21593/2017) ha riportato l’attenzione sulle responsabilità dell’Istituzione Scuola, in merito all’uscita autonoma senza adulto da parte dei minori di 14 anni al termine delle lezioni scolastiche. Pare che ultimamente sia divenuto argomento assai dibattuto da opinione pubblica, mezzi di comunicazione, social-media e ambienti politici e sindacali ed abbia riportato alla luce un vulnus normativo rimasto in sordina da tempo. Costantemente presente e quasi ignorata dalla giurisprudenza, l’uscita da scuola in autonomia degli studenti senza adulto accompagnatore, comporta consistenti responsabilità e margini di competenza interistituzionale per Scuola, famiglia e territorio, al fine di salvaguardare la salute dei minori. In merito alla sicurezza degli alunni ed alla loro vigilanza, la Scuola (in particolare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Circolo), pone in essere azioni e procedure a partire dai bisogni effettivi dell’utenza rilevati nel contesto territoriale d’appartenenza, in correlazione e nel rispetto delle indicazioni normative, delle finalità delineate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei Regolamenti scolastici.
Rossi, S. (2018). Il tragitto casa-scuola-casa: minori e sicurezza integrata. Educazione stradale, legalità e accordi interistituzionali: un esempio virtuoso. IL CENTAURO, 25(211), 18-21.
Il tragitto casa-scuola-casa: minori e sicurezza integrata. Educazione stradale, legalità e accordi interistituzionali: un esempio virtuoso
Stefania Rossi
2018
Abstract
Una recente sentenza della Cassazione (terza Sezione Civile - 21593/2017) ha riportato l’attenzione sulle responsabilità dell’Istituzione Scuola, in merito all’uscita autonoma senza adulto da parte dei minori di 14 anni al termine delle lezioni scolastiche. Pare che ultimamente sia divenuto argomento assai dibattuto da opinione pubblica, mezzi di comunicazione, social-media e ambienti politici e sindacali ed abbia riportato alla luce un vulnus normativo rimasto in sordina da tempo. Costantemente presente e quasi ignorata dalla giurisprudenza, l’uscita da scuola in autonomia degli studenti senza adulto accompagnatore, comporta consistenti responsabilità e margini di competenza interistituzionale per Scuola, famiglia e territorio, al fine di salvaguardare la salute dei minori. In merito alla sicurezza degli alunni ed alla loro vigilanza, la Scuola (in particolare il Dirigente Scolastico ed il Consiglio di Circolo), pone in essere azioni e procedure a partire dai bisogni effettivi dell’utenza rilevati nel contesto territoriale d’appartenenza, in correlazione e nel rispetto delle indicazioni normative, delle finalità delineate dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei Regolamenti scolastici.| File | Dimensione | Formato | |
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