Ancorché l’art. 2645-ter cod. civ. sia una norma con un’importante funzione anche per il trust soprattutto dal punto di vista pubblicitario, il vincolo di destinazione introdotto dal nostro legislatore è profondamente diverso dal negozio del trust. Il legislatore di common law ha disciplinato l’istituto in maniera meno restrittiva, consentendo una fruizione maggiormente diffusa dello strumento. L’attuale formulazione normativa disciplinata dal nostro codice civile è sintomo di una concezione meno rigorosa della responsabilità patrimoniale e di un incremento delle ipotesi di limitazione ad essa o di segregazione, ma resta comunque una eccezione a un principio generale. Traslando queste considerazioni alla necessaria indagine comparata, si evince come la disciplina della responsabilità patrimoniale rappresenti uno degli indicatori principali e più accurati dell’atteggiamento – pro debitore o pro creditore – assunto di fronte allo stato di inadempimento del debitore. È, dunque, una cartina tornasole delle giurisdizioni, in quanto rappresenta una diretta espressione del loro atteggiamento e un criterio comparativo chiave del diritto di credito (se nei paesi anglosassoni è talvolta consentito creare un trust al solo scopo di sottrarre i beni alla disponibilità dei creditori, tale circostanza è vietata in Italia proprio in ragione della presenza dell’art. 2740 cod. civ.).

Giorgi, G. (2024). Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: le importanti differenze con lo strumento del trust. TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE, 4, 660-669 [10.35948/1590-5586/2024.614].

Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: le importanti differenze con lo strumento del trust

Gloria Giorgi
2024

Abstract

Ancorché l’art. 2645-ter cod. civ. sia una norma con un’importante funzione anche per il trust soprattutto dal punto di vista pubblicitario, il vincolo di destinazione introdotto dal nostro legislatore è profondamente diverso dal negozio del trust. Il legislatore di common law ha disciplinato l’istituto in maniera meno restrittiva, consentendo una fruizione maggiormente diffusa dello strumento. L’attuale formulazione normativa disciplinata dal nostro codice civile è sintomo di una concezione meno rigorosa della responsabilità patrimoniale e di un incremento delle ipotesi di limitazione ad essa o di segregazione, ma resta comunque una eccezione a un principio generale. Traslando queste considerazioni alla necessaria indagine comparata, si evince come la disciplina della responsabilità patrimoniale rappresenti uno degli indicatori principali e più accurati dell’atteggiamento – pro debitore o pro creditore – assunto di fronte allo stato di inadempimento del debitore. È, dunque, una cartina tornasole delle giurisdizioni, in quanto rappresenta una diretta espressione del loro atteggiamento e un criterio comparativo chiave del diritto di credito (se nei paesi anglosassoni è talvolta consentito creare un trust al solo scopo di sottrarre i beni alla disponibilità dei creditori, tale circostanza è vietata in Italia proprio in ragione della presenza dell’art. 2740 cod. civ.).
2024
Giorgi, G. (2024). Vincolo di destinazione e fondo patrimoniale: le importanti differenze con lo strumento del trust. TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE, 4, 660-669 [10.35948/1590-5586/2024.614].
Giorgi, Gloria
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/1011122
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