Le indagini demoscopiche dimostrano come una percentuale significativa di consumatori sia oggi disponibile a pagare un prezzo più elevato rispetto a quello medio di mercato per l’acquisto di prodotti ecosostenibili. Si comprende dunque per quale ragione molte imprese abbiano preso a segnalare ai propri stakeholders la loro (vera o presunta) sensibilità am- bientale con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, e in primo luogo mediante il ricorso a marchi cc.dd. verdi. Le norme che informano lo statuto di non decettività del marchio sembrerebbero sufficienti a garantire che i marchi verdi non vengano impiegati come strumento di greenwashing. Esse, tuttavia, sono state fino ad oggi oggetto di applica- zione molto limitata. Il paper esamina le ragioni di tale limitata applicazione, e suggerisce come questa possa essere ampliata interpretando le norme in materia di non decettività del marchio alla luce della disciplina delle pratiche commerciali sleali, peraltro recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.
Spedicato, G. (2024). Note sui rapporti tra la disciplina delle pratiche commerciali sleali e la disciplina dei marchi nel contrasto al greenwashing d’impresa. ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE, 2024(1), 60-91.
Note sui rapporti tra la disciplina delle pratiche commerciali sleali e la disciplina dei marchi nel contrasto al greenwashing d’impresa
spedicato
2024
Abstract
Le indagini demoscopiche dimostrano come una percentuale significativa di consumatori sia oggi disponibile a pagare un prezzo più elevato rispetto a quello medio di mercato per l’acquisto di prodotti ecosostenibili. Si comprende dunque per quale ragione molte imprese abbiano preso a segnalare ai propri stakeholders la loro (vera o presunta) sensibilità am- bientale con tutti gli strumenti di comunicazione a disposizione, e in primo luogo mediante il ricorso a marchi cc.dd. verdi. Le norme che informano lo statuto di non decettività del marchio sembrerebbero sufficienti a garantire che i marchi verdi non vengano impiegati come strumento di greenwashing. Esse, tuttavia, sono state fino ad oggi oggetto di applica- zione molto limitata. Il paper esamina le ragioni di tale limitata applicazione, e suggerisce come questa possa essere ampliata interpretando le norme in materia di non decettività del marchio alla luce della disciplina delle pratiche commerciali sleali, peraltro recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.