Il quinto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 sanziona la parte che, regolarmente convocata, non compaia senza giustificato motivo per l’esperimento del procedimento di mediazione. Tale sanzione consiste in una valutazione che viene effettuata ex post dal giudice sul comportamento tenuto dalla parte, desumendo dallo stesso argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’art. 116 c.p.c.. Il fatto che tale “sanzione” sia lasciata alla discrezionalità del giudicante e la giurisprudenza sull’articolo in parola del codice di rito lasciano più di un’ombra sul fatto che il legislatore volesse effettivamente individuare una “sanzione” per la mancata partecipazione della parte alla mediazione.
Soldati N. (2010). Chi non accetta rischia le spese. IL SOLE 24 ORE, 314, IX-IX.
Chi non accetta rischia le spese
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Il quinto comma dell’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010 sanziona la parte che, regolarmente convocata, non compaia senza giustificato motivo per l’esperimento del procedimento di mediazione. Tale sanzione consiste in una valutazione che viene effettuata ex post dal giudice sul comportamento tenuto dalla parte, desumendo dallo stesso argomenti di prova ai sensi del secondo comma dell’art. 116 c.p.c.. Il fatto che tale “sanzione” sia lasciata alla discrezionalità del giudicante e la giurisprudenza sull’articolo in parola del codice di rito lasciano più di un’ombra sul fatto che il legislatore volesse effettivamente individuare una “sanzione” per la mancata partecipazione della parte alla mediazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.