Il legislatore ha disegnato disposizioni ad hoc per incrementare il ricorso alla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, in un’ottica di parziale continuità con quelle già previste per la conciliazione societaria di cui all’abrogato d.lgs. n. 5 del 2003 e, al tempo stesso, per contemperare l’introduzione del ricorso obbligatorio alla mediazione in alcune materie. In primo luogo, il secondo comma dell’art. 17 prevede la totale esenzione degli atti del procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto, tra cui, in particolare, dall’imposta di bollo. In secondo luogo, il terzo comma dell’art. 17 statuisce, in caso di richiesta di omologazione del verbale di accordo, la sua esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000 e, laddove il valore risulti superiore, il pagamento dell’imposta solo per la parte eccedente. L’esenzione dall’imposta di registro costituisce un incentivo che tipicamente si collega al ricorso a soluzioni deflattive del contenzioso siccome accade per la conciliazione giudiziale. Da ultimo, la terza agevolazione introdotta per la prima volta nell’ambito delle procedura di mediazione è quella relativa al credito di imposta di cui all’art. 20 del d.lgs. 28/2010.
Soldati N. (2010). Il credito di imposta stimola i contendenti. IL SOLE 24 ORE, 314, VIII-VIII.
Il credito di imposta stimola i contendenti
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Il legislatore ha disegnato disposizioni ad hoc per incrementare il ricorso alla mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, in un’ottica di parziale continuità con quelle già previste per la conciliazione societaria di cui all’abrogato d.lgs. n. 5 del 2003 e, al tempo stesso, per contemperare l’introduzione del ricorso obbligatorio alla mediazione in alcune materie. In primo luogo, il secondo comma dell’art. 17 prevede la totale esenzione degli atti del procedimento di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto, tra cui, in particolare, dall’imposta di bollo. In secondo luogo, il terzo comma dell’art. 17 statuisce, in caso di richiesta di omologazione del verbale di accordo, la sua esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000 e, laddove il valore risulti superiore, il pagamento dell’imposta solo per la parte eccedente. L’esenzione dall’imposta di registro costituisce un incentivo che tipicamente si collega al ricorso a soluzioni deflattive del contenzioso siccome accade per la conciliazione giudiziale. Da ultimo, la terza agevolazione introdotta per la prima volta nell’ambito delle procedura di mediazione è quella relativa al credito di imposta di cui all’art. 20 del d.lgs. 28/2010.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.