La buona fede — intesa come clausola generale dalla quale nascono obblighi integrativi o limiti rispetto a quanto espressamente previsto dalle parti nel regolamento contrattuale — assume particolare rilievo nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione; infatti, la sovrapposizione di immagine (minore o maggiore a seconda del tipo di accordo) tra sponsor e sponsorizzato rende ancor più avvertita l’esigenza che ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio agisca in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito da singole norme di legge. Per questa ragione e in ipotesi del tutto particolari è individuabile una casistica di possibili inadempimenti dello sponsee e di conseguente responsabilità dello stesso nei confronti dello sponsor; significativo in tal senso, è il caso in cui la doglianza dello sponsor sia collegata direttamente all’insuccesso od alla deludente partecipazione ad una competizione sportiva, per la quale il contratto di sponsorizzazione era stato stipulato. Allo stesso modo, è rilevante l’ipotesi in cui sul rapporto contrattuale vengano ad incidere provvedimenti disciplinari irrogati dalla giustizia sportiva oppure fatti attinenti alla vita privata dello sponsee.
G. Facci (2011). La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove. RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA, III, 523-541.
La sponsorizzazione sportiva e la violazione della buona fede: questioni vecchie e nuove
FACCI, GIOVANNI
2011
Abstract
La buona fede — intesa come clausola generale dalla quale nascono obblighi integrativi o limiti rispetto a quanto espressamente previsto dalle parti nel regolamento contrattuale — assume particolare rilievo nell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione; infatti, la sovrapposizione di immagine (minore o maggiore a seconda del tipo di accordo) tra sponsor e sponsorizzato rende ancor più avvertita l’esigenza che ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio agisca in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto stabilito da singole norme di legge. Per questa ragione e in ipotesi del tutto particolari è individuabile una casistica di possibili inadempimenti dello sponsee e di conseguente responsabilità dello stesso nei confronti dello sponsor; significativo in tal senso, è il caso in cui la doglianza dello sponsor sia collegata direttamente all’insuccesso od alla deludente partecipazione ad una competizione sportiva, per la quale il contratto di sponsorizzazione era stato stipulato. Allo stesso modo, è rilevante l’ipotesi in cui sul rapporto contrattuale vengano ad incidere provvedimenti disciplinari irrogati dalla giustizia sportiva oppure fatti attinenti alla vita privata dello sponsee.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.