Il collegio sindacale costituisce l’organo di controllo nell’ambito delle società di capitali. Dopo la riforma del diritto societario i doveri del collegio sindacale si sono ampliati e determinano in capo allo stesso responsabilità maggiori rispetto al passato. I doveri del collegio sindacale sono stati nel tempo delineati dalla giurisprudenza che ha elaborato diversi orientamenti nell’individuazione dei comportamenti ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità dei suoi componenti. Nell’ambito del nostro ordinamento il collegio sindacale quale organo delle società di capitali è regolamentato dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Nell’ambito della società a responsabilità limitata, l’art. 2477 c.c. prevede che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero alternativamente qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, ovvero ancora per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c.. L’obbligo di nomina del collegio sindacale viene a cessare quando per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tutte le altre ipotesi, vale a dire al di fuori dei casi indicati dalla legge, la nomina del collegio sindacale è lasciata alla facoltà del socio o dei soci della società. Nelle s.r.l. nelle quali il collegio sindacale viene nominato, l’art. 2477 c.c. dispone che le norme ad esso applicabili siano quelle in tema di società per azioni dagli artt. 2397 e ss. c.c..
Soldati N. (2010). La responsabilità del collegio sindacale nella s.r.l. VENTIQUATTRORE AVVOCATO, 9, 47-56.
La responsabilità del collegio sindacale nella s.r.l.
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Il collegio sindacale costituisce l’organo di controllo nell’ambito delle società di capitali. Dopo la riforma del diritto societario i doveri del collegio sindacale si sono ampliati e determinano in capo allo stesso responsabilità maggiori rispetto al passato. I doveri del collegio sindacale sono stati nel tempo delineati dalla giurisprudenza che ha elaborato diversi orientamenti nell’individuazione dei comportamenti ritenuti rilevanti ai fini della responsabilità dei suoi componenti. Nell’ambito del nostro ordinamento il collegio sindacale quale organo delle società di capitali è regolamentato dagli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Nell’ambito della società a responsabilità limitata, l’art. 2477 c.c. prevede che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero alternativamente qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, ovvero ancora per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c.. L’obbligo di nomina del collegio sindacale viene a cessare quando per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. In tutte le altre ipotesi, vale a dire al di fuori dei casi indicati dalla legge, la nomina del collegio sindacale è lasciata alla facoltà del socio o dei soci della società. Nelle s.r.l. nelle quali il collegio sindacale viene nominato, l’art. 2477 c.c. dispone che le norme ad esso applicabili siano quelle in tema di società per azioni dagli artt. 2397 e ss. c.c..I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.