L’ ordinanza, con cui la sezione IV della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del reato di Epidemia in forma omissiva, offre lo spunto per richiamare i punti salienti di un dibattito interpretativo accesosi in concomitanza con la recente emergenza pandemica, ma del quale, fino ad ora, non vi era alcun eco nella giurisprudenza. Cuore della questione è il significato che il riferimento alla diffusione di germi patogeni assume nella definizione del fatto tipico: selezione delle condotte – secondo quello che possiamo definire l’orientamento tradizionale – o descrizione dell’evento – secondo il diverso punto di vista che nel contributo si vuole sostenere. La prima opzione conduce evidentemente a considerare la fattispecie un reato a forma vincolata, non compatibile con una modalità omissiva; la seconda un reato a forma libera, che, in virtù dell’art. 40 c.pv. ammette una tipicità anche in forma omissiva, conclusione peraltro rafforzata dal contenuto semantico ampio e generico del verbo diffondere, che non vincola l’interprete nella direzione di una modalità necessariamente attiva del fatto.

TORDINI CAGLI, S. (2025). SULLA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA (ASPETTANDO LE SEZIONI UNITE). SISTEMA PENALE, 2, 73-87.

SULLA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA (ASPETTANDO LE SEZIONI UNITE)

Silvia Tordini Cagli
2025

Abstract

L’ ordinanza, con cui la sezione IV della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del reato di Epidemia in forma omissiva, offre lo spunto per richiamare i punti salienti di un dibattito interpretativo accesosi in concomitanza con la recente emergenza pandemica, ma del quale, fino ad ora, non vi era alcun eco nella giurisprudenza. Cuore della questione è il significato che il riferimento alla diffusione di germi patogeni assume nella definizione del fatto tipico: selezione delle condotte – secondo quello che possiamo definire l’orientamento tradizionale – o descrizione dell’evento – secondo il diverso punto di vista che nel contributo si vuole sostenere. La prima opzione conduce evidentemente a considerare la fattispecie un reato a forma vincolata, non compatibile con una modalità omissiva; la seconda un reato a forma libera, che, in virtù dell’art. 40 c.pv. ammette una tipicità anche in forma omissiva, conclusione peraltro rafforzata dal contenuto semantico ampio e generico del verbo diffondere, che non vincola l’interprete nella direzione di una modalità necessariamente attiva del fatto.
2025
TORDINI CAGLI, S. (2025). SULLA CONFIGURABILITÀ DELL’EPIDEMIA IN FORMA OMISSIVA (ASPETTANDO LE SEZIONI UNITE). SISTEMA PENALE, 2, 73-87.
TORDINI CAGLI, Silvia
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