Il concetto di patrimonio comune dell’umanità, introdotto in via del tutto “rivoluzionaria” dalla Convenzione UNESCO nel 1972, ha indubbiamente sensibilizzato – tra i numerosi ambiti d’incidenza – anche la disciplina penalistica degli ordinamenti nazionali, nel più ampio panorama delle politiche di salvaguardia adottate dalla Comunità internazionale. È, a tal proposito, emblematica la progressione nel contesto mondiale dell’esigenza, maturata nel tempo, di introdurre fonti pattizie – di “larga condivisione” tra gli Stati – volte a plasmare una forma specifica di tutela penale per i beni culturali: essenziale per proteggere il patrimonio dell’umanità. Proprio dall’esperienza formatasi dal susseguirsi di accordi internazionali sui primi sistemi di garanzia e cooperazione multilaterale, nel 2017 è stato firmato a Nicosia il primo Trattato sulla difesa penale del patrimonio artistico e culturale al di fuori del contesto bellico: con il precipuo obiettivo di predisporre una linea comune improntata sulla prevenzione e sulla lotta al traffico illecito e alla distruzione di beni culturali.È di recente conio l’allineamento del nostro ordinamento alla Convenzione, avvenuto mediante l’entrata in vigore della Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che si è fatta carico di riorganizzare sistematicamente la disciplina sostanziale previgente nell’ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio e di una revisione dei metodi investigativi. Dunque, un primo passo è stato mosso dal nostro legislatore verso la riorganizzazione interna dei sistemi di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. È stato coniato il nuovo titolo VIII-bis nel codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” e sono state estese le indagini sotto copertura – novità che era stata anche oggetto dei disegni di legge n. 646/2013 e n. 2864/2017 discussi nella XVII legislatura – ai neo-introdotti delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali. Ebbene, la finalità del contributo è quella di analizzare le novità della riforma, calibrate proprio sulla peculiarità dell’accertamento di tali forme di illecito, raffrontandole con le problematiche passate.
Fusaroli, M. (2024). I nuovi scenari delle attività investigative riguardanti i fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. Un primo bilancio sulle ripercussioni processuali delle novità apportate dalla legge n. 22 del 2022 alla materia della tutela penale dei beni culturali. CASSAZIONE PENALE, 1(1), 392-407.
I nuovi scenari delle attività investigative riguardanti i fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. Un primo bilancio sulle ripercussioni processuali delle novità apportate dalla legge n. 22 del 2022 alla materia della tutela penale dei beni culturali.
Marco Fusaroli
2024
Abstract
Il concetto di patrimonio comune dell’umanità, introdotto in via del tutto “rivoluzionaria” dalla Convenzione UNESCO nel 1972, ha indubbiamente sensibilizzato – tra i numerosi ambiti d’incidenza – anche la disciplina penalistica degli ordinamenti nazionali, nel più ampio panorama delle politiche di salvaguardia adottate dalla Comunità internazionale. È, a tal proposito, emblematica la progressione nel contesto mondiale dell’esigenza, maturata nel tempo, di introdurre fonti pattizie – di “larga condivisione” tra gli Stati – volte a plasmare una forma specifica di tutela penale per i beni culturali: essenziale per proteggere il patrimonio dell’umanità. Proprio dall’esperienza formatasi dal susseguirsi di accordi internazionali sui primi sistemi di garanzia e cooperazione multilaterale, nel 2017 è stato firmato a Nicosia il primo Trattato sulla difesa penale del patrimonio artistico e culturale al di fuori del contesto bellico: con il precipuo obiettivo di predisporre una linea comune improntata sulla prevenzione e sulla lotta al traffico illecito e alla distruzione di beni culturali.È di recente conio l’allineamento del nostro ordinamento alla Convenzione, avvenuto mediante l’entrata in vigore della Legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante le Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, che si è fatta carico di riorganizzare sistematicamente la disciplina sostanziale previgente nell’ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio e di una revisione dei metodi investigativi. Dunque, un primo passo è stato mosso dal nostro legislatore verso la riorganizzazione interna dei sistemi di contrasto ai fenomeni criminosi connessi al cultural heritage. È stato coniato il nuovo titolo VIII-bis nel codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” e sono state estese le indagini sotto copertura – novità che era stata anche oggetto dei disegni di legge n. 646/2013 e n. 2864/2017 discussi nella XVII legislatura – ai neo-introdotti delitti di riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali. Ebbene, la finalità del contributo è quella di analizzare le novità della riforma, calibrate proprio sulla peculiarità dell’accertamento di tali forme di illecito, raffrontandole con le problematiche passate.File | Dimensione | Formato | |
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