L'autore descrive la regolamentazione normativa dei contratti di trasporto marittimo di cose che è stata realizzata, nell'ordinamento interno, attraverso il recepimento di convenzioni internazionali di diritto uniforme e delle prassi elaborate nella pratica mercantile. Il codice della navigazione distingue due sottotipi del contratto di trasporto marittimo di cose: il contratto di trasporto di carico totale o parziale e il contratto di trasporto di cose determinate. Il primo è tipico del settore del traffico non di linea mentre nel secondo assume rilievo decisivo la possibilità per il vettore, in assenza di espresso divieto, di sostituire la nave designata con altra della medesima classe. Quanto alla forma del contratto viene precisato come il contratto di trasporto di carico totale o parziale venga concluso mediante una scrittura bilateralmente sottoscritta (cd. charter party). Con riferimento al contratto di trasporto di cose determinate la stipulazione si perfeziona con l'emissione di due originali della polizza di carico. L'autore chiarisce che la prova del contratto può aversi attraverso la combinazione tra una scrittura proveniente da una delle parti ed il comportamento concludente dell'altra. Il contributo prosegue analizzando le obbligazioni del caricatore a partire dal pagamento del nolo. Il nolo, corrispettivo dovuto al vettore marittimo per il trasporto di merci, può essere individuato in un importo globale per l'intero carico (lump sum) ovvero mediante l'indicazione di un criterio rapportato al peso o al volume delle merci, potendosi avere riguardo, a seconda dei casi, alle merci potenzialmente caricabili a bordo della nave. In relazione al tempo del pagamento viene fatta menzione della possibilità di condizionare l'adempimento all'avvenuto pagamento del corrispettivo (clausola before breaking bulk). Riguardo gli obblighi del caricatore che precedono la partenza sono analizzate le norme del codice della navigazione che impongo l'apposizione di marche di contrassegno sulle merci e la consegna delle bollette doganali (con la precisazione che il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti). Merita di essere sottolineato come l'obbligo del caricatore, o del soggetto che a questi succeda nel ruolo di controlling party, di fornire al vettore i documenti e le informazioni necessarie per il corretto adempimento delle operazioni di trasporto sia esteso, nella recente convenzione Uncitral, anche a tutta la fase esecutiva del trasporto stesso. L'autore passa quindi all'analisi del diritto di recesso del caricatore. L'art. 432 del codice della navigazione stabilisce che, prima della partenza della nave, il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse, sempre che il caricatore non sia in grado di provare che in realtà il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore. In conclusione l'autore analizza la disciplina specifica del contratto di trasporto nel codice della navigazione evidenziando che la designazione della nave, nel contratto di trasporto di carico totale o parziale, non è un elemento essenziale del contratto potendo, tale designazione, essere sostituita dalla indicazione di una serie di elementi idonei comunque ad identificare la prestazione dovute dal vettore, tra cui importanza centrale è assegnata alla portata della nave.

Trasporto Marittimo di Cose (Contratto di) / S. Zunarelli. - STAMPA. - (2010), pp. 505-513.

Trasporto Marittimo di Cose (Contratto di).

ZUNARELLI, STEFANO
2010

Abstract

L'autore descrive la regolamentazione normativa dei contratti di trasporto marittimo di cose che è stata realizzata, nell'ordinamento interno, attraverso il recepimento di convenzioni internazionali di diritto uniforme e delle prassi elaborate nella pratica mercantile. Il codice della navigazione distingue due sottotipi del contratto di trasporto marittimo di cose: il contratto di trasporto di carico totale o parziale e il contratto di trasporto di cose determinate. Il primo è tipico del settore del traffico non di linea mentre nel secondo assume rilievo decisivo la possibilità per il vettore, in assenza di espresso divieto, di sostituire la nave designata con altra della medesima classe. Quanto alla forma del contratto viene precisato come il contratto di trasporto di carico totale o parziale venga concluso mediante una scrittura bilateralmente sottoscritta (cd. charter party). Con riferimento al contratto di trasporto di cose determinate la stipulazione si perfeziona con l'emissione di due originali della polizza di carico. L'autore chiarisce che la prova del contratto può aversi attraverso la combinazione tra una scrittura proveniente da una delle parti ed il comportamento concludente dell'altra. Il contributo prosegue analizzando le obbligazioni del caricatore a partire dal pagamento del nolo. Il nolo, corrispettivo dovuto al vettore marittimo per il trasporto di merci, può essere individuato in un importo globale per l'intero carico (lump sum) ovvero mediante l'indicazione di un criterio rapportato al peso o al volume delle merci, potendosi avere riguardo, a seconda dei casi, alle merci potenzialmente caricabili a bordo della nave. In relazione al tempo del pagamento viene fatta menzione della possibilità di condizionare l'adempimento all'avvenuto pagamento del corrispettivo (clausola before breaking bulk). Riguardo gli obblighi del caricatore che precedono la partenza sono analizzate le norme del codice della navigazione che impongo l'apposizione di marche di contrassegno sulle merci e la consegna delle bollette doganali (con la precisazione che il vettore non è tenuto a verificare la completezza dei documenti). Merita di essere sottolineato come l'obbligo del caricatore, o del soggetto che a questi succeda nel ruolo di controlling party, di fornire al vettore i documenti e le informazioni necessarie per il corretto adempimento delle operazioni di trasporto sia esteso, nella recente convenzione Uncitral, anche a tutta la fase esecutiva del trasporto stesso. L'autore passa quindi all'analisi del diritto di recesso del caricatore. L'art. 432 del codice della navigazione stabilisce che, prima della partenza della nave, il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse, sempre che il caricatore non sia in grado di provare che in realtà il vettore non ha subito alcun danno o ha subito un danno minore. In conclusione l'autore analizza la disciplina specifica del contratto di trasporto nel codice della navigazione evidenziando che la designazione della nave, nel contratto di trasporto di carico totale o parziale, non è un elemento essenziale del contratto potendo, tale designazione, essere sostituita dalla indicazione di una serie di elementi idonei comunque ad identificare la prestazione dovute dal vettore, tra cui importanza centrale è assegnata alla portata della nave.
2010
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
505
513
Trasporto Marittimo di Cose (Contratto di) / S. Zunarelli. - STAMPA. - (2010), pp. 505-513.
S. Zunarelli
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/98780
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact