Con le sentenze gemelle del 9 novembre 2021 (nn. 17 e 18), l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla vexata quæstio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, cc.dd. concessioni balneari. Il Consiglio di Stato ha riscontrato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che prevedeva la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali già rilasciate, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein). In base al principio di diritto enunciato, sussiste l'obbligo in capo ai giudici e alla pubblica amministrazione di non applicare le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali. Ne consegue l’accertamento negativo del diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari in essere. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione anche dei rapporti concessori che abbiano formato oggetto di un giudicato favorevole in applicazione della disciplina nazionale di proroga succedutasi nel 2018 e nel 2020. Il contributo si sofferma su tale conclusione alla luce del principio di stabilità della res iudicata, proprio anche del diritto dell’Unione europea, e ne prevede le possibili conseguenze processuali.

Enrico Tinti (2022). Stabilimenti balneari e instabilità del giudicato: considerazioni sulla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alla luce del principio del primato. Napoli : Editoriale Scientifica.

Stabilimenti balneari e instabilità del giudicato: considerazioni sulla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alla luce del principio del primato

Enrico Tinti
2022

Abstract

Con le sentenze gemelle del 9 novembre 2021 (nn. 17 e 18), l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla vexata quæstio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, cc.dd. concessioni balneari. Il Consiglio di Stato ha riscontrato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione europea della disciplina nazionale che prevedeva la proroga ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali già rilasciate, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein). In base al principio di diritto enunciato, sussiste l'obbligo in capo ai giudici e alla pubblica amministrazione di non applicare le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali. Ne consegue l’accertamento negativo del diritto alla prosecuzione del rapporto in capo ai concessionari in essere. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione anche dei rapporti concessori che abbiano formato oggetto di un giudicato favorevole in applicazione della disciplina nazionale di proroga succedutasi nel 2018 e nel 2020. Il contributo si sofferma su tale conclusione alla luce del principio di stabilità della res iudicata, proprio anche del diritto dell’Unione europea, e ne prevede le possibili conseguenze processuali.
2022
Quaderni AISDUE 1/2022
451
458
Enrico Tinti (2022). Stabilimenti balneari e instabilità del giudicato: considerazioni sulla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alla luce del principio del primato. Napoli : Editoriale Scientifica.
Enrico Tinti
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