Il contributo analizza l'applicazione del principio di solidarietà nello specifico settore della protezione dei dati personali. L'indagine si sofferma criticamente sulla lettura del formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, mettendo in evidenza le pesanti contraddizioni emergenti nel diritto vivente, in cui il principio è duttilmente piegato per esigenze diverse, con applicazioni talora tutt'altro che condivisibili. Viene criticato, anche sotto il profilo metodologico, l'uso del principio di solidarietà con intenti deflattivi sul contenzioso bagatellare, là dove vengono introdotti e applicati inammissibili filtri selettivi (della gravità della lesione e della serietà del danno) per negare la risarcibilità del danno non patrimoniale da accertata lesione, ritenuta non grave, di diritti fondamentali. Le peculiarità della disciplina in materia di protezione dei dati personali collocano il discorso nell'ordinamento europeo e rendono ancora più evidente la non correttezza della soluzione interpretativa avanzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte italiana, che finirebbe per cozzare irrimediabilmente contro le norme fissate in materia di risarcibilità del danno nell'art. 82 GDPR, a cui i predetti filtri selettivi non sono applicabili. Tale interpretazione, del resto, trova una recente conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, resa il 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, al cui cospetto s'è notato, tuttavia, un revirement non impeccabile da parte della Suprema Corte italiana, chiamata a pronunciarsi all'indomani della sentenza della Corte di giustizia.

Il principio di solidarietà

Fabio Bravo
2023

Abstract

Il contributo analizza l'applicazione del principio di solidarietà nello specifico settore della protezione dei dati personali. L'indagine si sofferma criticamente sulla lettura del formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale, mettendo in evidenza le pesanti contraddizioni emergenti nel diritto vivente, in cui il principio è duttilmente piegato per esigenze diverse, con applicazioni talora tutt'altro che condivisibili. Viene criticato, anche sotto il profilo metodologico, l'uso del principio di solidarietà con intenti deflattivi sul contenzioso bagatellare, là dove vengono introdotti e applicati inammissibili filtri selettivi (della gravità della lesione e della serietà del danno) per negare la risarcibilità del danno non patrimoniale da accertata lesione, ritenuta non grave, di diritti fondamentali. Le peculiarità della disciplina in materia di protezione dei dati personali collocano il discorso nell'ordinamento europeo e rendono ancora più evidente la non correttezza della soluzione interpretativa avanzata dalla giurisprudenza della Suprema Corte italiana, che finirebbe per cozzare irrimediabilmente contro le norme fissate in materia di risarcibilità del danno nell'art. 82 GDPR, a cui i predetti filtri selettivi non sono applicabili. Tale interpretazione, del resto, trova una recente conferma nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, resa il 4 maggio 2023 nella causa C-300/21, al cui cospetto s'è notato, tuttavia, un revirement non impeccabile da parte della Suprema Corte italiana, chiamata a pronunciarsi all'indomani della sentenza della Corte di giustizia.
2023
F. Bravo (a cura di), Dati personali. Protezione, libera circolazione e governance. – Vol. 1. Principi
541
601
Fabio Bravo
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