esamina gli sviluppi del dialogo tra le corti nel campo del diritto di essere ascoltati in seno alle procedure di protezione internazionale e di rimpatrio. Il dialogo tra le corti si sviluppa sia in senso verticale, lungo le fasi ascendenti e discendenti delle procedure di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia in senso orizzontale, guardandosi con occhio critico ai richiami della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così come agli effetti delle decisioni della Corte di Lussemburgo sulla giurisprudenza di Stati diversi da quello a cui appartiene il giudice referente. Il risultato, osserva l’Autrice, è quello di un complessivo rafforzamento del diritto a essere ascoltati nella direzione di un parziale bilanciamento tra buon funzionamento dell’apparato amministrativo, indipendenza del giudice e tutela dei diritti fondamentali. Tanto la Corte di giustizia, quanto le corti nazionali hanno PAOLA IAMICELI 42 concorso a determinare gli standard interpretativi di una legislazione secondaria spesso lacunosa e a mettere in luce l’importanza del diritto di difesa quale base giuridica del diritto di essere ascoltati. Di qui il ruolo cruciale della Carta e in particolare dell’art. 47, almeno per tutte le misure che, nell’ambito e in vista della fase giurisdizionale della protezione internazionale, servono a rendere effettivo l’accesso alla giustizia. Che poi il richiamo all’effettività sia sempre declinato in direzione di una piena tutela dei diritti fondamentali, ciò è deducibile in dubbio, conclude l’Autrice. Infatti, nelle stesse corde della Corte europea, prevale talora il valore di un’effettività nel senso oggettivo di salvaguardia di un effet utile.
madalina moraru (2020). L’influenza delle Corti sul Diritto di Essere Ascoltati dei Richiedenti Asilo e dei Migranti non Regolari. Trento : universita di Trento.
L’influenza delle Corti sul Diritto di Essere Ascoltati dei Richiedenti Asilo e dei Migranti non Regolari
madalina moraruPrimo
2020
Abstract
esamina gli sviluppi del dialogo tra le corti nel campo del diritto di essere ascoltati in seno alle procedure di protezione internazionale e di rimpatrio. Il dialogo tra le corti si sviluppa sia in senso verticale, lungo le fasi ascendenti e discendenti delle procedure di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sia in senso orizzontale, guardandosi con occhio critico ai richiami della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così come agli effetti delle decisioni della Corte di Lussemburgo sulla giurisprudenza di Stati diversi da quello a cui appartiene il giudice referente. Il risultato, osserva l’Autrice, è quello di un complessivo rafforzamento del diritto a essere ascoltati nella direzione di un parziale bilanciamento tra buon funzionamento dell’apparato amministrativo, indipendenza del giudice e tutela dei diritti fondamentali. Tanto la Corte di giustizia, quanto le corti nazionali hanno PAOLA IAMICELI 42 concorso a determinare gli standard interpretativi di una legislazione secondaria spesso lacunosa e a mettere in luce l’importanza del diritto di difesa quale base giuridica del diritto di essere ascoltati. Di qui il ruolo cruciale della Carta e in particolare dell’art. 47, almeno per tutte le misure che, nell’ambito e in vista della fase giurisdizionale della protezione internazionale, servono a rendere effettivo l’accesso alla giustizia. Che poi il richiamo all’effettività sia sempre declinato in direzione di una piena tutela dei diritti fondamentali, ciò è deducibile in dubbio, conclude l’Autrice. Infatti, nelle stesse corde della Corte europea, prevale talora il valore di un’effettività nel senso oggettivo di salvaguardia di un effet utile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.