Nel gennaio del 2020 la Corte ha inserito nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (N.I.) l’accesso degli intervenienti agli atti processuali, l’amicus curiae e l’audizione di esperti di chiara fama agli artt. 4-bis, 4-ter e 14-bis4. Come è noto, i soggetti che dunque possono partecipare al contraddittorio sono: le parti del giudizio a quo; il Presidente del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale; i terzi ammessi ad intervenire; gli amici curiae. Tra le modiche del gennaio 2020, l’introduzione degli amici curiae mi sembra quella passibile del maggior sviluppo futuro, considerato l’interesse mostrato da singoli giudici a cercare il confronto con la dottrina anche prima della decisione della questione, come era stato acutamente intuito dagli ideatori dei seminari ferraresi Amicus curiae a partire dal 1999. Questa modifica, forse più delle altre che ho appena menzionato, potrebbe intendersi come un segnale dell’intenzione di rafforzare il proprio ruolo di foro centrale per le discussioni sui diritti e sui principi fondamentali. Se la Corte avesse voluto procedere nella direzione del rafforzamento e della razionalizzazione del processo avrebbe dovuto ‘rivedere’ radicalmente la presenza dei terzi nel contraddittorio. Ma ciò non è stato ritenuto possibile: con valide ragioni di sistema, credo, qualunque cosa si pensi sullo scopo dell’intervento dei terzi, vale a dire sia che lo si intenda come strumento di difesa delle situazioni soggettive, sia che lo si interpreti in funzione del processo costituzionale in senso oggettivo. Questa è la tesi che intendo proporre alla discussione, prendendo come riferimento precipuamente il ruolo dei terzi nel giudizio in via incidentale. Personalmente ritengo che le pur apprezzabili modifiche del 2020 non costituiscano nell’intenzione della Corte né un segnale sulla via del rafforzamento del contraddittorio costituzionale, né una vera e propria razionalizzazione della prassi, quanto piuttosto: a) un riversamento puro e semplice nelle N.I. della giurisprudenza consolidata, quanto al ruolo dei terzi16; b) l’indicazione dell’amicus curiae come strumento per ottenere una più ampia dialettica nel procedimento, nell’ottica appunto di non allargare o modificare il ruolo dell’intervento dei terzi in senso proprio.

D. Tega (2023). Una regola con poche eccezioni. La porta stretta all’ingresso dei terzi e le sue ragioni. Torino : Editoriale scientifica.

Una regola con poche eccezioni. La porta stretta all’ingresso dei terzi e le sue ragioni

D. Tega
2023

Abstract

Nel gennaio del 2020 la Corte ha inserito nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (N.I.) l’accesso degli intervenienti agli atti processuali, l’amicus curiae e l’audizione di esperti di chiara fama agli artt. 4-bis, 4-ter e 14-bis4. Come è noto, i soggetti che dunque possono partecipare al contraddittorio sono: le parti del giudizio a quo; il Presidente del Consiglio dei ministri o della Giunta regionale; i terzi ammessi ad intervenire; gli amici curiae. Tra le modiche del gennaio 2020, l’introduzione degli amici curiae mi sembra quella passibile del maggior sviluppo futuro, considerato l’interesse mostrato da singoli giudici a cercare il confronto con la dottrina anche prima della decisione della questione, come era stato acutamente intuito dagli ideatori dei seminari ferraresi Amicus curiae a partire dal 1999. Questa modifica, forse più delle altre che ho appena menzionato, potrebbe intendersi come un segnale dell’intenzione di rafforzare il proprio ruolo di foro centrale per le discussioni sui diritti e sui principi fondamentali. Se la Corte avesse voluto procedere nella direzione del rafforzamento e della razionalizzazione del processo avrebbe dovuto ‘rivedere’ radicalmente la presenza dei terzi nel contraddittorio. Ma ciò non è stato ritenuto possibile: con valide ragioni di sistema, credo, qualunque cosa si pensi sullo scopo dell’intervento dei terzi, vale a dire sia che lo si intenda come strumento di difesa delle situazioni soggettive, sia che lo si interpreti in funzione del processo costituzionale in senso oggettivo. Questa è la tesi che intendo proporre alla discussione, prendendo come riferimento precipuamente il ruolo dei terzi nel giudizio in via incidentale. Personalmente ritengo che le pur apprezzabili modifiche del 2020 non costituiscano nell’intenzione della Corte né un segnale sulla via del rafforzamento del contraddittorio costituzionale, né una vera e propria razionalizzazione della prassi, quanto piuttosto: a) un riversamento puro e semplice nelle N.I. della giurisprudenza consolidata, quanto al ruolo dei terzi16; b) l’indicazione dell’amicus curiae come strumento per ottenere una più ampia dialettica nel procedimento, nell’ottica appunto di non allargare o modificare il ruolo dell’intervento dei terzi in senso proprio.
2023
Il processo costituzionale dopo la riforma delle norme integrative
191
208
D. Tega (2023). Una regola con poche eccezioni. La porta stretta all’ingresso dei terzi e le sue ragioni. Torino : Editoriale scientifica.
D. Tega
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/957586
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