L’analisi riflette sulle più recenti tendenze giurisprudenziali in tema di rinvio pregiudiziale alla luce dell’ordinanza n. 19598/2020, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha investito la Corte di Giustizia di una questione riguardante l’articolo 111, comma 8, della Costituzione per come interpretato nella sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale. È la prima volta che lo strumento ex art. 267 TFUE viene adoperato con riferimento alla Carta costituzionale italiana ed è rimarchevole che il rilevato dubbio di compatibilità col diritto europeo attenga all’interpretazione data alla disposizione dalla Corte costituzionale. Come emerge dall’esame delle tappe giurisprudenziali precedenti e dalla lettura della stessa ordinanza, invero, l’intenzione della Corte di legittimità pare essere stata quella di servirsi del rinvio pregiudiziale per rimettere in discussione nella sede europea un suo orientamento giurisprudenziale respinto con decisione dal giudice delle leggi, una discussione cui ha inteso ‘partecipare’ anche il Consiglio di Stato attraverso l’ordinanza n. 2327/2021, che si è parimenti servita del rinvio pregiudiziale per trasmettere al giudice europeo una prospettiva di interpretazione alternativa rispetto a quella della Cassazione. In questo senso la vicenda, che si colloca tra dialogo verticale con la Corte di Giustizia e orizzontale tra giurisdizioni nazionali, offre un punto di osservazione privilegiato per indagare la funzione del rinvio pregiudiziale, inducendo a interrogarsi – ancora, e per ragioni diverse rispetto al passato – sul suo significato nella costruzione costituzionale europea in fieri.
Valentina Capuozzo (2022). Dialogo orizzontale e verticale tra le Corti: un nuovo ruolo per il rinvio pregiudiziale?. Napoli : Editoriale Scientifica.
Dialogo orizzontale e verticale tra le Corti: un nuovo ruolo per il rinvio pregiudiziale?
Valentina Capuozzo
2022
Abstract
L’analisi riflette sulle più recenti tendenze giurisprudenziali in tema di rinvio pregiudiziale alla luce dell’ordinanza n. 19598/2020, con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha investito la Corte di Giustizia di una questione riguardante l’articolo 111, comma 8, della Costituzione per come interpretato nella sentenza n. 6/2018 della Corte costituzionale. È la prima volta che lo strumento ex art. 267 TFUE viene adoperato con riferimento alla Carta costituzionale italiana ed è rimarchevole che il rilevato dubbio di compatibilità col diritto europeo attenga all’interpretazione data alla disposizione dalla Corte costituzionale. Come emerge dall’esame delle tappe giurisprudenziali precedenti e dalla lettura della stessa ordinanza, invero, l’intenzione della Corte di legittimità pare essere stata quella di servirsi del rinvio pregiudiziale per rimettere in discussione nella sede europea un suo orientamento giurisprudenziale respinto con decisione dal giudice delle leggi, una discussione cui ha inteso ‘partecipare’ anche il Consiglio di Stato attraverso l’ordinanza n. 2327/2021, che si è parimenti servita del rinvio pregiudiziale per trasmettere al giudice europeo una prospettiva di interpretazione alternativa rispetto a quella della Cassazione. In questo senso la vicenda, che si colloca tra dialogo verticale con la Corte di Giustizia e orizzontale tra giurisdizioni nazionali, offre un punto di osservazione privilegiato per indagare la funzione del rinvio pregiudiziale, inducendo a interrogarsi – ancora, e per ragioni diverse rispetto al passato – sul suo significato nella costruzione costituzionale europea in fieri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


