Con la L. 14.7.2017, n. 110 il legislatore – oltre a dotare l’ordinamento di una specifica incriminazione della tortura (art. 613-bis c.p.) – ha disposto altresì l’inserimento, all’art. 613-ter c.p., del (nuovo) delitto di “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. L’analisi a seguire si propone lo scopo di offrire un commento che, a partire dalla ricerca della ratio legis che “a monte” sorregge la disposizione in esame, si soffermerà sugli elementi costitutivi del reato e sui suoi principali profili applicativi.
Matilde Botto (2022). L’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Milano : Utet Giuridica.
L’istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
Matilde Botto
2022
Abstract
Con la L. 14.7.2017, n. 110 il legislatore – oltre a dotare l’ordinamento di una specifica incriminazione della tortura (art. 613-bis c.p.) – ha disposto altresì l’inserimento, all’art. 613-ter c.p., del (nuovo) delitto di “Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura”. L’analisi a seguire si propone lo scopo di offrire un commento che, a partire dalla ricerca della ratio legis che “a monte” sorregge la disposizione in esame, si soffermerà sugli elementi costitutivi del reato e sui suoi principali profili applicativi.File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.