Le norme transitorie e finali riguardano soltanto alcune disposizioni e derogano al principio tempus regit actum, che costituisce la regola in materia di efficacia nel tempo della norma processuale. In particolare, il legislatore ha stabilito che le disposizioni del primo comma dell’art. 5 del decreto acquistano efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 28 del 2010, vale a dire, il 20 marzo 2011, e che trovano applicazione solamente con riferimento ai processi (rectius procedimeni civili ed arbitrali) iniziati dopo tale data. Pertanto, a fare tempo da tale data, nell’ambito delle materie ivi indicate , il tentativo di mediazione andrà a costituire requisito di procedibilità della domanda in sede giudiziale o arbitrale, in tutti i casi, fatta eccezione per le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, mentre l’obbligatorietà del tentativo di mediazione non precluderà lo svolgimento dei procedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Soldati N. (2010). Commento sub art. 24 (Disposizioni transitorie e finali). MILANO : Giuffrè Editore.
Commento sub art. 24 (Disposizioni transitorie e finali)
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Le norme transitorie e finali riguardano soltanto alcune disposizioni e derogano al principio tempus regit actum, che costituisce la regola in materia di efficacia nel tempo della norma processuale. In particolare, il legislatore ha stabilito che le disposizioni del primo comma dell’art. 5 del decreto acquistano efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 28 del 2010, vale a dire, il 20 marzo 2011, e che trovano applicazione solamente con riferimento ai processi (rectius procedimeni civili ed arbitrali) iniziati dopo tale data. Pertanto, a fare tempo da tale data, nell’ambito delle materie ivi indicate , il tentativo di mediazione andrà a costituire requisito di procedibilità della domanda in sede giudiziale o arbitrale, in tutti i casi, fatta eccezione per le azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, mentre l’obbligatorietà del tentativo di mediazione non precluderà lo svolgimento dei procedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.