Nell’ambito dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 il quinto comma rubricato “condizione di procedibilità e rapporti con il processo” contempla un’elencazione di materie nelle quali il tentativo di conciliazione risulta essere obbligatorio a fare tempo dal 20 marzo 2011 a pena di improcedibilità della domanda in sede giudiziale. Il terzo comma dell’articolo in parola delinea l’ambito di applicazione del primo comma e prevede che la domanda di mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il sesto comma dell’art. 5 dedica la sua attenzione agli effetti sostanziali e processuali della domanda di mediazione.
Soldati N. (2010). Commento sub art. 5, commi 3, 4 e 6. MILANO : Giuffrè Editore.
Commento sub art. 5, commi 3, 4 e 6
SOLDATI, NICOLA
2010
Abstract
Nell’ambito dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 il quinto comma rubricato “condizione di procedibilità e rapporti con il processo” contempla un’elencazione di materie nelle quali il tentativo di conciliazione risulta essere obbligatorio a fare tempo dal 20 marzo 2011 a pena di improcedibilità della domanda in sede giudiziale. Il terzo comma dell’articolo in parola delinea l’ambito di applicazione del primo comma e prevede che la domanda di mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il sesto comma dell’art. 5 dedica la sua attenzione agli effetti sostanziali e processuali della domanda di mediazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.