Nell’ambito dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 il quinto comma rubricato “condizione di procedibilità e rapporti con il processo” contempla un’elencazione di materie nelle quali il tentativo di conciliazione risulta essere obbligatorio a fare tempo dal 20 marzo 2011 a pena di improcedibilità della domanda in sede giudiziale. Il terzo comma dell’articolo in parola delinea l’ambito di applicazione del primo comma e prevede che la domanda di mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il sesto comma dell’art. 5 dedica la sua attenzione agli effetti sostanziali e processuali della domanda di mediazione.
Titolo: | Commento sub art. 5, commi 3, 4 e 6 |
Autore/i: | SOLDATI, NICOLA |
Autore/i Unibo: | |
Anno: | 2010 |
Titolo del libro: | La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e commerciali. Commentario al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 |
Pagina iniziale: | 119 |
Pagina finale: | 134 |
Abstract: | Nell’ambito dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 il quinto comma rubricato “condizione di procedibilità e rapporti con il processo” contempla un’elencazione di materie nelle quali il tentativo di conciliazione risulta essere obbligatorio a fare tempo dal 20 marzo 2011 a pena di improcedibilità della domanda in sede giudiziale. Il terzo comma dell’articolo in parola delinea l’ambito di applicazione del primo comma e prevede che la domanda di mediazione non preclude, in ogni caso, la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. Il sesto comma dell’art. 5 dedica la sua attenzione agli effetti sostanziali e processuali della domanda di mediazione. |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 15-gen-2011 |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Capitolo / saggio in libro |