Il tema del rapporto tra commercio e ambiente viene spesso presentato come una relazione turbolenta e innervata di tensione. Tuttavia, la lettura degli Accordi di Marrakech, in particolare del Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC e delle diverse clausole sulle eccezioni generali che ne caratterizzano gli allegati, mostra come il codice genetico del sistema multilaterale degli scambi sia stato preordinato a consentire un armonioso ravvicinamento di quelle che, a volte, vengono sommariamente presentate dagli organi di informazione come due finalità divergenti. Infatti, proprio il Preambolo che fa da cornice alle fonti ginevrine esordisce richiamando l’esigenza dei Membri OMC di impostare le loro relazioni economiche “in accordance with the objective of sustainable development,” ricercando l’uso ottimale delle risorse e la protezione e preservazione dell’ambiente. Del resto, la liberalizzazione degli scambi, che deve essere compiuta con l’obiettivo di innalzare lo standard di vita, non può essere disgiunta, poichè volta a migliorare le condizioni dei popoli, dal riconoscimento della volontà di porla in essere in modo tale da promuovere diffusamente un ambiente vivibile e salubre, e uno sviluppo economico che sia durevole anche con riferimento a dette qualità. Le norme esistenti necessitano senz’altro di un’ulteriore produzione pattizia che intervenga su modalità e percorsi precisando prevalenze e subordinazioni, al fine di realizzare speditamente le ambiziose finalità contenute nel Preambolo e il bilanciamento di valori ed interessi che caratterizza le disposizioni sulle eccezioni alle regole di liberalizzazione. A questa esigenza della Comunità internazionale, però, il pilastro politico del sistema ginevrino non è, al momento, ancora riuscito a dare una risposta concreta; né si è potuti pervenire ad iniziative di carattere comunque universale e di ampio respiro in altri fori internazionali. Naturalmente, l’immobilità del pilastro politico non ha affatto congelato la formazione di controversie sulle misure ambientali aventi effetti commerciali. I contenziosi che si sono sviluppati nel sistema OMC hanno avuto una trattazione ben diversa da quella, improduttiva, dei negoziati multilaterali. Infatti, il procedimento di risoluzione delle controversie di Marrakech, reggendosi sull’approvazione quasi automatica dei reports dei panels e del¬l’Or¬ga¬no d’appello tramite il meccanismo del consensus negativo, è stato capace di produrre decisioni di primo piano a proposito del rapporto tra commercio e ambiente facendo leva, in particolare, sull’applicazione dell’art. XX GATT, la clausola sulle eccezioni generali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). La giurisprudenza elaborata dall’Organo d’appello su tale disposizione apporta un notevole contributo per comprendere le caratteristiche dello spazio politico nell’ambito del quale gli Stati possono adottare misure ambientali efficaci e insuscettibili di essere contestate alla luce del diritto multilaterale degli scambi. Obiettivo del presente lavoro è, pertanto, compiere una disamina del case-law del Tribunale permanente dell’OMC sull’art. XX GATT, per mostrare come il sistema multilaterale sia capace di contemperare la liberalizzazione degli scambi con il rispetto delle finalità ambientali.

E. Baroncini (2010). L’Organo d’appello dell’OMC e il rapporto tra commercio e ambiente nell’interpretazione dell’articolo XX GATT. NAPOLI : editoriale scientifica.

L’Organo d’appello dell’OMC e il rapporto tra commercio e ambiente nell’interpretazione dell’articolo XX GATT

BARONCINI, ELISA
2010

Abstract

Il tema del rapporto tra commercio e ambiente viene spesso presentato come una relazione turbolenta e innervata di tensione. Tuttavia, la lettura degli Accordi di Marrakech, in particolare del Preambolo dell’Accordo istitutivo dell’OMC e delle diverse clausole sulle eccezioni generali che ne caratterizzano gli allegati, mostra come il codice genetico del sistema multilaterale degli scambi sia stato preordinato a consentire un armonioso ravvicinamento di quelle che, a volte, vengono sommariamente presentate dagli organi di informazione come due finalità divergenti. Infatti, proprio il Preambolo che fa da cornice alle fonti ginevrine esordisce richiamando l’esigenza dei Membri OMC di impostare le loro relazioni economiche “in accordance with the objective of sustainable development,” ricercando l’uso ottimale delle risorse e la protezione e preservazione dell’ambiente. Del resto, la liberalizzazione degli scambi, che deve essere compiuta con l’obiettivo di innalzare lo standard di vita, non può essere disgiunta, poichè volta a migliorare le condizioni dei popoli, dal riconoscimento della volontà di porla in essere in modo tale da promuovere diffusamente un ambiente vivibile e salubre, e uno sviluppo economico che sia durevole anche con riferimento a dette qualità. Le norme esistenti necessitano senz’altro di un’ulteriore produzione pattizia che intervenga su modalità e percorsi precisando prevalenze e subordinazioni, al fine di realizzare speditamente le ambiziose finalità contenute nel Preambolo e il bilanciamento di valori ed interessi che caratterizza le disposizioni sulle eccezioni alle regole di liberalizzazione. A questa esigenza della Comunità internazionale, però, il pilastro politico del sistema ginevrino non è, al momento, ancora riuscito a dare una risposta concreta; né si è potuti pervenire ad iniziative di carattere comunque universale e di ampio respiro in altri fori internazionali. Naturalmente, l’immobilità del pilastro politico non ha affatto congelato la formazione di controversie sulle misure ambientali aventi effetti commerciali. I contenziosi che si sono sviluppati nel sistema OMC hanno avuto una trattazione ben diversa da quella, improduttiva, dei negoziati multilaterali. Infatti, il procedimento di risoluzione delle controversie di Marrakech, reggendosi sull’approvazione quasi automatica dei reports dei panels e del¬l’Or¬ga¬no d’appello tramite il meccanismo del consensus negativo, è stato capace di produrre decisioni di primo piano a proposito del rapporto tra commercio e ambiente facendo leva, in particolare, sull’applicazione dell’art. XX GATT, la clausola sulle eccezioni generali dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). La giurisprudenza elaborata dall’Organo d’appello su tale disposizione apporta un notevole contributo per comprendere le caratteristiche dello spazio politico nell’ambito del quale gli Stati possono adottare misure ambientali efficaci e insuscettibili di essere contestate alla luce del diritto multilaterale degli scambi. Obiettivo del presente lavoro è, pertanto, compiere una disamina del case-law del Tribunale permanente dell’OMC sull’art. XX GATT, per mostrare come il sistema multilaterale sia capace di contemperare la liberalizzazione degli scambi con il rispetto delle finalità ambientali.
2010
Rapporti tra ordinamenti e diritti dei singoli - Studi degli allievi in onore di Paolo Mengozzi
429
474
E. Baroncini (2010). L’Organo d’appello dell’OMC e il rapporto tra commercio e ambiente nell’interpretazione dell’articolo XX GATT. NAPOLI : editoriale scientifica.
E. Baroncini
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/88619
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact