Con la definizione di patrimonio mondiale dell’umanità, la Convenzione UNESCO del 1972 ha apportato un contributo fondamentale alla protezione dei beni culturali e delle bellezze naturali e paesaggistiche, i quali non rappresentano più solo una ricchezza per il Paese che li esprime e nel quale sono collocati, ma costituiscono un “outstanding universal value” -un valore eccezionale che supera i confini nazionali, poiché ha una portata universale- della cui tutela, preservazione e trasmissione alle generazioni future non sono più unicamente responsabili i singoli Stati, ma anche la Comunità internazionale nel suo insieme. Ratificata da 194 Paesi, la World Heritage Convention (WHC) è uno degli strumenti pattizi più noti nella cultura generale e di maggiore impatto sulle realtà locali, nonché elemento centrale del diritto internazionale dei beni culturali, il cui sviluppo è stato prodigioso negli ultimi 50 anni . Sempre più spesso oggetto di interpretazione nelle sentenze nazionali e internazionali, la Convenzione UNESCO del 1972 non manca d’essere parametro di riferimento anche negli arbitrati internazionali sugli investimenti, ed è proprio a tale giurisprudenza che è dedicato il presente lavoro. L’adesione di uno Stato alla WHC e la presenza sul territorio nazionale di un patrimonio culturale o naturale di valore eccezionale e universale, come pure la dichiarazione di un sito quale patrimonio UNESCO sono atti e situazioni giuridicamente qualificate che incidono sulla tutela degli investimenti stranieri prevista nei BITs (Bilateral Investment Treaties), o, comunque, nei capitoli a detti investimenti dedicati negli accordi economici di più ampio respiro. Pertanto, intendiamo qui analizzare il percorso evolutivo dei lodi arbitrali selezionati, al fine di valutare la crescente rilevanza, nel diritto internazionale degli investimenti, della tutela del patrimonio culturale e naturale originata dall’UNESCO . Contestualmente, ci si prefigge di apprezzare l’affermarsi della necessità che gli investitori conoscano il quadro giuridico, internazionale ed interno, per la preservazione e la gestione di complessi monumentali e siti ricadenti nell’ambito di applicazione della Convenzione del 1972, e, quindi, le implicazioni che la presenza di detti beni ha per lo svolgimento delle loro attività imprenditoriali.

I siti e la Convenzione UNESCO del 1972 nelle controversie arbitrali internazionali sugli investimenti / E. Baroncini. - STAMPA. - (2021), pp. 431-456.

I siti e la Convenzione UNESCO del 1972 nelle controversie arbitrali internazionali sugli investimenti

E. Baroncini
2021

Abstract

Con la definizione di patrimonio mondiale dell’umanità, la Convenzione UNESCO del 1972 ha apportato un contributo fondamentale alla protezione dei beni culturali e delle bellezze naturali e paesaggistiche, i quali non rappresentano più solo una ricchezza per il Paese che li esprime e nel quale sono collocati, ma costituiscono un “outstanding universal value” -un valore eccezionale che supera i confini nazionali, poiché ha una portata universale- della cui tutela, preservazione e trasmissione alle generazioni future non sono più unicamente responsabili i singoli Stati, ma anche la Comunità internazionale nel suo insieme. Ratificata da 194 Paesi, la World Heritage Convention (WHC) è uno degli strumenti pattizi più noti nella cultura generale e di maggiore impatto sulle realtà locali, nonché elemento centrale del diritto internazionale dei beni culturali, il cui sviluppo è stato prodigioso negli ultimi 50 anni . Sempre più spesso oggetto di interpretazione nelle sentenze nazionali e internazionali, la Convenzione UNESCO del 1972 non manca d’essere parametro di riferimento anche negli arbitrati internazionali sugli investimenti, ed è proprio a tale giurisprudenza che è dedicato il presente lavoro. L’adesione di uno Stato alla WHC e la presenza sul territorio nazionale di un patrimonio culturale o naturale di valore eccezionale e universale, come pure la dichiarazione di un sito quale patrimonio UNESCO sono atti e situazioni giuridicamente qualificate che incidono sulla tutela degli investimenti stranieri prevista nei BITs (Bilateral Investment Treaties), o, comunque, nei capitoli a detti investimenti dedicati negli accordi economici di più ampio respiro. Pertanto, intendiamo qui analizzare il percorso evolutivo dei lodi arbitrali selezionati, al fine di valutare la crescente rilevanza, nel diritto internazionale degli investimenti, della tutela del patrimonio culturale e naturale originata dall’UNESCO . Contestualmente, ci si prefigge di apprezzare l’affermarsi della necessità che gli investitori conoscano il quadro giuridico, internazionale ed interno, per la preservazione e la gestione di complessi monumentali e siti ricadenti nell’ambito di applicazione della Convenzione del 1972, e, quindi, le implicazioni che la presenza di detti beni ha per lo svolgimento delle loro attività imprenditoriali.
2021
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale nel diritto internazionale
431
456
I siti e la Convenzione UNESCO del 1972 nelle controversie arbitrali internazionali sugli investimenti / E. Baroncini. - STAMPA. - (2021), pp. 431-456.
E. Baroncini
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