Nel quadro giuridico sovranazionale, il riconoscimento di uno specifico “diritto a libere elezioni” è maturato grazie alla progressiva consapevolezza che una diffusa tutela dei diritti dell’uomo debba fondarsi sulla effettiva operatività di procedure democratiche di composizione degli organi elettivi e di una genuina e pluralistica espressione della sovranità popolare. Si tratta di uno dei cardini del costituzionalismo liberal-pluralistico emerso nel secondo dopoguerra del Novecento. Di esso ha preso atto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 che, nell’art. 21, ha riconosciuto il diritto individuale di partecipazione al governo del rispettivo paese, direttamente o mediante rappresentanti liberamente scelti, a fianco del diritto di esprimere la propria volontà politica in occasione di periodiche e genuine elezioni tenute a suffragio universale, uguale, libero e segreto. La CEDU ha manifestato questa consapevolezza sin dal Preambolo, negli espressi riferimenti alla centralità di “un regime politico veramente democratico” e alla “concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo”. Eppure, la specifica enunciazione del diritto è stata collocata solo nell’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1, ai sensi del quale “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. Le ragioni dell’esilio protocollare e della formulazione minimalista del diritto in esame sono dovute alla resistenza, opposta da vari Stati, alla prospettiva che il riconoscimento del diritto potesse limitare la sovranità nazionale sulla scelta dei meccanismi elettorali interni, creando un indesiderato obbligo di convergenza a favore dei sistemi proporzionali. Il testo preparatorio che suscitò il veto britannico, infatti, impegnava i contraenti a “rispettare la libertà politica dei loro cittadini e ad organizzare nel rispettivo territorio, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a suffragio segreto, in modo da assicurare che l’opinione del popolo sarà rappresentata dal governo e dal corpo legislativo”. Il tenore della disposizione poi entrata in vigore, soprattutto se raffrontato con le precedenti stesure, testimonia una evidente premura nei confronti della sovranità nazionale in tema di meccanismi elettorali. Di conseguenza, è stato codificato un impegno convenzionale formalmente inidoneo all’attivazione di un diritto direttamente azionabile in giudizio, bensì meramente idoneo a facoltizzare le parti contraenti alla denuncia di altre parte contraenti per violazione della Convenzione tramite un ricorso ex art.33. Con il passare del tempo, la crescente maturità democratico-pluralista di molti membri del Consiglio d’Europa ha consentito il superamento della riduttiva interpretazione della giustiziabilità dell’art. 3, grazie all’inaugurazione di ricorsi individuali ex art. 34. Questo studio evidenzia tre dinamiche di particolare rilievo. La prima è quella di una lenta, ma graduale e costante, espansione delle garanzie convenzionali fondata su una lettura capace di superare la dimensione individuale del diritto e di abbracciare una nozione del processo elettorale come esercizio di vero e proprio diritto collettivo mediante il quale deve esprimersi la sostanziale democraticità dei sistemi nazionali. La seconda dinamica cui occorre prestare attenzione è quella della persistente elusione di un sistematico monitoraggio sulla sostanziale democraticità delle organizzazioni interne dei partiti/movimenti nazionali (come testimoniato dal frequente ricorso al margine di apprezzamento nei casi relativi allo scioglimento dei partiti c.d. antisistema e in quelli relativi allo svolgimento del mandato parlamentare sopra citati). Il terzo dei fenomeni destinati a incidere sulle prospettive di garanzia del diritto in analisi è riguarda le modalità di voto diverse dalla presenza fisica ai seggi che, per quanto sinora immune dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali, si presta ad assumere una progressiva rilevanza.

Ferioli E (2021). Il diritto a libere elezioni. Pisa : Pacini Giuridica.

Il diritto a libere elezioni

Ferioli E
2021

Abstract

Nel quadro giuridico sovranazionale, il riconoscimento di uno specifico “diritto a libere elezioni” è maturato grazie alla progressiva consapevolezza che una diffusa tutela dei diritti dell’uomo debba fondarsi sulla effettiva operatività di procedure democratiche di composizione degli organi elettivi e di una genuina e pluralistica espressione della sovranità popolare. Si tratta di uno dei cardini del costituzionalismo liberal-pluralistico emerso nel secondo dopoguerra del Novecento. Di esso ha preso atto la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 che, nell’art. 21, ha riconosciuto il diritto individuale di partecipazione al governo del rispettivo paese, direttamente o mediante rappresentanti liberamente scelti, a fianco del diritto di esprimere la propria volontà politica in occasione di periodiche e genuine elezioni tenute a suffragio universale, uguale, libero e segreto. La CEDU ha manifestato questa consapevolezza sin dal Preambolo, negli espressi riferimenti alla centralità di “un regime politico veramente democratico” e alla “concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo”. Eppure, la specifica enunciazione del diritto è stata collocata solo nell’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1, ai sensi del quale “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo”. Le ragioni dell’esilio protocollare e della formulazione minimalista del diritto in esame sono dovute alla resistenza, opposta da vari Stati, alla prospettiva che il riconoscimento del diritto potesse limitare la sovranità nazionale sulla scelta dei meccanismi elettorali interni, creando un indesiderato obbligo di convergenza a favore dei sistemi proporzionali. Il testo preparatorio che suscitò il veto britannico, infatti, impegnava i contraenti a “rispettare la libertà politica dei loro cittadini e ad organizzare nel rispettivo territorio, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere a suffragio segreto, in modo da assicurare che l’opinione del popolo sarà rappresentata dal governo e dal corpo legislativo”. Il tenore della disposizione poi entrata in vigore, soprattutto se raffrontato con le precedenti stesure, testimonia una evidente premura nei confronti della sovranità nazionale in tema di meccanismi elettorali. Di conseguenza, è stato codificato un impegno convenzionale formalmente inidoneo all’attivazione di un diritto direttamente azionabile in giudizio, bensì meramente idoneo a facoltizzare le parti contraenti alla denuncia di altre parte contraenti per violazione della Convenzione tramite un ricorso ex art.33. Con il passare del tempo, la crescente maturità democratico-pluralista di molti membri del Consiglio d’Europa ha consentito il superamento della riduttiva interpretazione della giustiziabilità dell’art. 3, grazie all’inaugurazione di ricorsi individuali ex art. 34. Questo studio evidenzia tre dinamiche di particolare rilievo. La prima è quella di una lenta, ma graduale e costante, espansione delle garanzie convenzionali fondata su una lettura capace di superare la dimensione individuale del diritto e di abbracciare una nozione del processo elettorale come esercizio di vero e proprio diritto collettivo mediante il quale deve esprimersi la sostanziale democraticità dei sistemi nazionali. La seconda dinamica cui occorre prestare attenzione è quella della persistente elusione di un sistematico monitoraggio sulla sostanziale democraticità delle organizzazioni interne dei partiti/movimenti nazionali (come testimoniato dal frequente ricorso al margine di apprezzamento nei casi relativi allo scioglimento dei partiti c.d. antisistema e in quelli relativi allo svolgimento del mandato parlamentare sopra citati). Il terzo dei fenomeni destinati a incidere sulle prospettive di garanzia del diritto in analisi è riguarda le modalità di voto diverse dalla presenza fisica ai seggi che, per quanto sinora immune dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali, si presta ad assumere una progressiva rilevanza.
2021
Diritti umani. Protezione internazionale e ordinamenti nazionali
807
823
Ferioli E (2021). Il diritto a libere elezioni. Pisa : Pacini Giuridica.
Ferioli E
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11585/819707
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