Nella controversia oggetto della sentenza 7 giugno 2019, n. 15450 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate notificava al notaio avviso di liquidazione per imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale, relativa ad un atto registrato telematicamente con versamento della sola imposta fissa. Si trattava dell’atto costitutivo di un trust auto-dichiarato ed al notaio era stato richiesto il pagamento del tributo nella sua qualità di responsabile d’imposta obbligato in solido con le parti dell’atto ex art. 57, d.p.r. n. 131/1986 (TUR). A parte la questione sostanziale relativa all’imposizione fissa piuttosto che proporzionale dell’atto segregativo di beni in trust, che la Corte non tratta, il principale motivo di ricorso riguardava l’inesistenza della soggettività passiva d’imposta del notaio rispetto ad una liquidazione che (assumeva il ricorrente) non poteva qualificarsi come “principale”, bensì come “complementare
TASSANI Thomas (2021). Imposta principale “postuma” e responsabilità del notaio. TORINO : GIAPPICHELLI.
Imposta principale “postuma” e responsabilità del notaio
TASSANI Thomas
2021
Abstract
Nella controversia oggetto della sentenza 7 giugno 2019, n. 15450 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate notificava al notaio avviso di liquidazione per imposta ipotecaria e di registro in misura proporzionale, relativa ad un atto registrato telematicamente con versamento della sola imposta fissa. Si trattava dell’atto costitutivo di un trust auto-dichiarato ed al notaio era stato richiesto il pagamento del tributo nella sua qualità di responsabile d’imposta obbligato in solido con le parti dell’atto ex art. 57, d.p.r. n. 131/1986 (TUR). A parte la questione sostanziale relativa all’imposizione fissa piuttosto che proporzionale dell’atto segregativo di beni in trust, che la Corte non tratta, il principale motivo di ricorso riguardava l’inesistenza della soggettività passiva d’imposta del notaio rispetto ad una liquidazione che (assumeva il ricorrente) non poteva qualificarsi come “principale”, bensì come “complementareI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.