La giurisprudenza di legittimità si fonda sulle prevalenti ricostruzioni civilistiche del patto di famiglia e sui principi sistematici dell’imposta sulle successioni e donazioni, emergenti dall’art. 58, comma 1, TUS. È del tutto condivisibile l’idea la previsione di un onere in capo al donatario/assegnatario non snaturi l’essenza di donazione del trasferimento del disponente, determinando l’effetto (e svelando la funzione) di una ulteriore ed autonoma donazione. Attraverso la previsione del modus, si realizzerebbero due donazioni: una diretta (dal donante al donatario) ed una indiretta (dal donante al beneficiario dell’onere). Non v’è alcun dubbio che sia questa anche la prospettiva tributaria, accolta dall’art. 58 TUS, ai sensi del quale è possibile sia escludere la natura corrispettiva dell’onere sia qualificare la previsione dell’onere come una autonoma donazione. Applicando questi ragionamenti al patto di famiglia non può che trarsi la conclusione per cui l’attribuzione dall’assegnatario al legittimario deve qualificarsi come esecuzione dell’onere previsto dal disponente e, quindi, come autonoma donazione dal disponente al legittimario
TASSANI Thomas (2021). La tassazione del patto di famiglia. TORINO : GIAPPICHELLI.
La tassazione del patto di famiglia
TASSANI Thomas
2021
Abstract
La giurisprudenza di legittimità si fonda sulle prevalenti ricostruzioni civilistiche del patto di famiglia e sui principi sistematici dell’imposta sulle successioni e donazioni, emergenti dall’art. 58, comma 1, TUS. È del tutto condivisibile l’idea la previsione di un onere in capo al donatario/assegnatario non snaturi l’essenza di donazione del trasferimento del disponente, determinando l’effetto (e svelando la funzione) di una ulteriore ed autonoma donazione. Attraverso la previsione del modus, si realizzerebbero due donazioni: una diretta (dal donante al donatario) ed una indiretta (dal donante al beneficiario dell’onere). Non v’è alcun dubbio che sia questa anche la prospettiva tributaria, accolta dall’art. 58 TUS, ai sensi del quale è possibile sia escludere la natura corrispettiva dell’onere sia qualificare la previsione dell’onere come una autonoma donazione. Applicando questi ragionamenti al patto di famiglia non può che trarsi la conclusione per cui l’attribuzione dall’assegnatario al legittimario deve qualificarsi come esecuzione dell’onere previsto dal disponente e, quindi, come autonoma donazione dal disponente al legittimarioI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.