La transizione dall’illecito alla responsabilità civile, e quindi alla pluralità dei criteri d’imputazione della responsabilità ed alla clausola generale di risarcibilità del danno ingiusto (con correlativa affermazione dell’atipicità dell’illecito), è stata recepita da qualche lustro prima in dottrina e poi in giurisprudenza. La colpa è passata, così, dal sacrée al civile: da centro e criterio unico - o quanto meno normale - della responsabilità, concepita di regola come soggettiva, la colpa è divenuta soltanto uno dei molteplici criteri di imputazione della responsabilità per danno ingiusto. Ne è conseguita la sempre più estesa possibilità di interpretare i criteri di imputazione contenuti negli artt. 2047 e ss. cod. civ. in chiave di responsabilità oggettiva, o comunque come espressivi di un criterio di colpa presunta oppure di culpa levissima. Ne è conseguita, ancora, una diversa possibilità di concepire il ricorso all’analogia sia per quelle norme codicistiche, sia per altre norme specifiche di responsabilità contenute nella legislazione speciale, soprattutto di matrice comunitaria (si pensi alla responsabilità per danno da prodotto difettoso). Ne è forse derivata persino la possibilità di concepire una pluralità di criteri soggettivi di attribuzione della responsabilità, con riguardo ad esempio alla mala fede o alla buona fede colpevole. Altre volte, poi, lo stesso atto lesivo interviene a generare responsabilità diversamente sanzionate a seconda che rilevi o meno l’elemento soggettivo, come nel caso degli atti di concorrenza sleale. Senza contare, ancora, che la transizione verso una concezione sempre più oggettiva della responsabilità soggettiva (la cd. colpa oggettiva) ha ulteriormente ridotto le distanze tra responsabilità colpevole ed incolpevole. La generale figura della colpa, nella quale confluiscono sia il dolo sia la colpa in senso stretto, risulta contemplata tanto dall’art. 2043 cod. civ. quanto dall’art. 185 cod. pen. e tuttavia l'omogeneità di concetti nei due ambiti, civilistico e penalistico, è solo apparente giacché la figura della colpa in diritto civile tende ad assumere un carattere oggettivo, scevro da problematiche di indagine psicologica e da connotazioni di riprovevolezza, allontanandosi così dall'omologo penalistico; inoltre, la colpa civile ha gradualmente perduto la propria centralità quale unico criterio di imputazione della responsabilità, con ciò discostandosi dalla ricostruzione tradizionale dell'illecito civile quale fatto colposo delineatasi già nell'elaborazione dei giureconsulti romani della Lex Aquilia de damno e giunta sino alle moderne codificazioni. Invero, nel solco tracciato dal code Napoléon, sia il codice civile italiano del 1865 sia quello vigente contemplano l'elemento soggettivo della colpa, lato sensu intesa, quale elemento costitutivo della figura dell'illecito civile. Tuttavia l'assetto del sistema della responsabilità civile è profondamente mutato e non appare più coerente con l'affermazione secondo la quale «la responsabilità per fatto proprio si fonda sulla colpa» (Relazione al Re inerente al Libro delle obbligazioni). L'oggetto di questo contributo consiste proprio nell'analisi della evoluzione compiutasi in materia di responsabilità da fatto illecito.
Ruffolo U. (2009). COLPA E RESPONSABILITA'. MILANO : Giuffrè.
COLPA E RESPONSABILITA'
RUFFOLO, UGO
2009
Abstract
La transizione dall’illecito alla responsabilità civile, e quindi alla pluralità dei criteri d’imputazione della responsabilità ed alla clausola generale di risarcibilità del danno ingiusto (con correlativa affermazione dell’atipicità dell’illecito), è stata recepita da qualche lustro prima in dottrina e poi in giurisprudenza. La colpa è passata, così, dal sacrée al civile: da centro e criterio unico - o quanto meno normale - della responsabilità, concepita di regola come soggettiva, la colpa è divenuta soltanto uno dei molteplici criteri di imputazione della responsabilità per danno ingiusto. Ne è conseguita la sempre più estesa possibilità di interpretare i criteri di imputazione contenuti negli artt. 2047 e ss. cod. civ. in chiave di responsabilità oggettiva, o comunque come espressivi di un criterio di colpa presunta oppure di culpa levissima. Ne è conseguita, ancora, una diversa possibilità di concepire il ricorso all’analogia sia per quelle norme codicistiche, sia per altre norme specifiche di responsabilità contenute nella legislazione speciale, soprattutto di matrice comunitaria (si pensi alla responsabilità per danno da prodotto difettoso). Ne è forse derivata persino la possibilità di concepire una pluralità di criteri soggettivi di attribuzione della responsabilità, con riguardo ad esempio alla mala fede o alla buona fede colpevole. Altre volte, poi, lo stesso atto lesivo interviene a generare responsabilità diversamente sanzionate a seconda che rilevi o meno l’elemento soggettivo, come nel caso degli atti di concorrenza sleale. Senza contare, ancora, che la transizione verso una concezione sempre più oggettiva della responsabilità soggettiva (la cd. colpa oggettiva) ha ulteriormente ridotto le distanze tra responsabilità colpevole ed incolpevole. La generale figura della colpa, nella quale confluiscono sia il dolo sia la colpa in senso stretto, risulta contemplata tanto dall’art. 2043 cod. civ. quanto dall’art. 185 cod. pen. e tuttavia l'omogeneità di concetti nei due ambiti, civilistico e penalistico, è solo apparente giacché la figura della colpa in diritto civile tende ad assumere un carattere oggettivo, scevro da problematiche di indagine psicologica e da connotazioni di riprovevolezza, allontanandosi così dall'omologo penalistico; inoltre, la colpa civile ha gradualmente perduto la propria centralità quale unico criterio di imputazione della responsabilità, con ciò discostandosi dalla ricostruzione tradizionale dell'illecito civile quale fatto colposo delineatasi già nell'elaborazione dei giureconsulti romani della Lex Aquilia de damno e giunta sino alle moderne codificazioni. Invero, nel solco tracciato dal code Napoléon, sia il codice civile italiano del 1865 sia quello vigente contemplano l'elemento soggettivo della colpa, lato sensu intesa, quale elemento costitutivo della figura dell'illecito civile. Tuttavia l'assetto del sistema della responsabilità civile è profondamente mutato e non appare più coerente con l'affermazione secondo la quale «la responsabilità per fatto proprio si fonda sulla colpa» (Relazione al Re inerente al Libro delle obbligazioni). L'oggetto di questo contributo consiste proprio nell'analisi della evoluzione compiutasi in materia di responsabilità da fatto illecito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.