Il mio saggio illustra il rito applicato dalla Mercanzia di Bologna e le sue modificazioni, evidenziando come le istanze di celerità e di imparzialità sottese alla creazione di uno specifico foro dei mercanti (1381), presieduto da un giudice forestiero e chiamato a decidere «sumariamente, de piano, senza strepito e figura de piado», furono ben presto tradite. Le premesse di celerità e sommarietà auspicate dai primi statuti (1400) vennero vanificate già nel corso del XV secolo attraverso l'inserimento di una serie di cautele (il ricorso al procuratore, l'aumento degli atti scritti, la previsione della prova testimoniale e dell'interrogatorio delle parti), mentre l'imparzialità, che connotò tale organo giudiziario in origine, fu fortemente compromessa dalla previsione (1468) per cui la carica di giudice doveva essere riservata ad un membro del collegio bolognese dei dottori di diritto civile, che avesse pubblicamente letto in civilibus per almeno 3 anni nello Studium cittadino. Di minor momento le riforme intervenute nei secoli successivi, ma sempre volte ad assottigliare le differenze tra rito ordinario e rito mercantesco.

Il processo mercantesco a Bologna (secc. XV-XVIII). L'itinerario di un "tradimento"

Alessia Legnani Annichini
2021

Abstract

Il mio saggio illustra il rito applicato dalla Mercanzia di Bologna e le sue modificazioni, evidenziando come le istanze di celerità e di imparzialità sottese alla creazione di uno specifico foro dei mercanti (1381), presieduto da un giudice forestiero e chiamato a decidere «sumariamente, de piano, senza strepito e figura de piado», furono ben presto tradite. Le premesse di celerità e sommarietà auspicate dai primi statuti (1400) vennero vanificate già nel corso del XV secolo attraverso l'inserimento di una serie di cautele (il ricorso al procuratore, l'aumento degli atti scritti, la previsione della prova testimoniale e dell'interrogatorio delle parti), mentre l'imparzialità, che connotò tale organo giudiziario in origine, fu fortemente compromessa dalla previsione (1468) per cui la carica di giudice doveva essere riservata ad un membro del collegio bolognese dei dottori di diritto civile, che avesse pubblicamente letto in civilibus per almeno 3 anni nello Studium cittadino. Di minor momento le riforme intervenute nei secoli successivi, ma sempre volte ad assottigliare le differenze tra rito ordinario e rito mercantesco.
2021
Justice and Judicial Process. Evolution and development in the History of Law
255
272
Alessia Legnani Annichini
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