Ruolo centrale ai fini dell’applicazione del regime delle sanzioni applicabili ai consulenti finanziari è rivestito dall’Organismo per la vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, oggi titolare di significativi poteri di vigilanza e controllo, anche di natura sanzionatoria e cautelare. Il legislatore ha, infatti, optato per il trasferimento a tale organismo delle funzioni originariamente affidate a Consob di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Si è venuto a delineare, così, una struttura regolatoria a due livelli che ha come scopo quello di ampliare la tutela offerta agli investitori mediante, da un lato, la concentrazione nell’Organismo di vigilanza di tutte le funzioni di amministrazione dell’albo, di vigilanza sugli operatori e di irrogazione delle sanzioni (c.d. primo livello) e, dall’altro, il mantenimento in capo a Consob della vigilanza sull’operato di detto Organismo e, quindi, indirettamente anche sull’attività dei consulenti finanziari (c.d. secondo livello). In questo quadro, la violazione delle regole poste a base dell’attività di consulenza finanziaria comporta l’irrogazione delle sanzioni tipizzate dal TUF. L’impianto sanzionatorio si compone di quattro tipologie di sanzioni ad afflittività crescente che trovano applicazione in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva. Tale regime comporta anche la definizione dei necessari mezzi di tutela giurisdizionale, il quale attualmente comporta l’attribuzione delle controversie conseguenti all’applicazione delle sanzioni amministrative al giudice ordinario e, in particolare, alla competente Corte d’Appello.

Sanzioni Applicabili ai Consulenti Finanziari

Daniele Senzani
Co-primo
Writing – Original Draft Preparation
2020

Abstract

Ruolo centrale ai fini dell’applicazione del regime delle sanzioni applicabili ai consulenti finanziari è rivestito dall’Organismo per la vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, oggi titolare di significativi poteri di vigilanza e controllo, anche di natura sanzionatoria e cautelare. Il legislatore ha, infatti, optato per il trasferimento a tale organismo delle funzioni originariamente affidate a Consob di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Si è venuto a delineare, così, una struttura regolatoria a due livelli che ha come scopo quello di ampliare la tutela offerta agli investitori mediante, da un lato, la concentrazione nell’Organismo di vigilanza di tutte le funzioni di amministrazione dell’albo, di vigilanza sugli operatori e di irrogazione delle sanzioni (c.d. primo livello) e, dall’altro, il mantenimento in capo a Consob della vigilanza sull’operato di detto Organismo e, quindi, indirettamente anche sull’attività dei consulenti finanziari (c.d. secondo livello). In questo quadro, la violazione delle regole poste a base dell’attività di consulenza finanziaria comporta l’irrogazione delle sanzioni tipizzate dal TUF. L’impianto sanzionatorio si compone di quattro tipologie di sanzioni ad afflittività crescente che trovano applicazione in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva. Tale regime comporta anche la definizione dei necessari mezzi di tutela giurisdizionale, il quale attualmente comporta l’attribuzione delle controversie conseguenti all’applicazione delle sanzioni amministrative al giudice ordinario e, in particolare, alla competente Corte d’Appello.
2020
Commentario breve al Testo Unico Finanza
1444
1455
Daniele Senzani
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