La regolamentazione dei mercati finanziari, dei soggetti che vi operano e degli strumenti idonei a risolvere (e prevenire) determinate situazioni di criticità costituisce uno dei profili pubblicistici di maggior rilievo della disciplina dei mercati finanziari. Le ultime crisi finanziarie hanno indotto un movimento globale dei regolatori che, a partire dal Financial Stability Board e passando per l’Unione europea, ha portato all’adozione di norme volte a minimizzarne gli effetti sugli operatori finanziari interessati e sul sistema nel suo complesso. Tale sistema è ispirato ad alcuni principi fondamentali: la pianificazione delle azioni da intraprendere in caso di crisi; (b) l’intervento precoce, in modo tale che, in caso di situazione di crisi, ma non ancora di dissesto, siano disponibili strumenti di intervento da parte dell’Autorità che vigila sulla stabilità degli operatori finanziari; infine, l'adozione di piani di "risoluzione”, in modo da consentire l’ordinata gestione delle situazioni di crisi/dissesto di singoli intermediari. In tale contesto, pertanto, l’ordinamento rende disponibili strumenti che, laddove la liquidazione di un operatore finanziario possa avere un impatto sistemico, consentano di garantire la continuità delle sue funzioni essenziali senza ricorso, o con un ricorso limitato, a fondi pubblici o ad aiuti esterni. Si tratta di un sistema articolato di misure, sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, tra cui l’obbligo di cooperazione ai fini della predisposizione ed aggiornamento del piano di risoluzione, la rimozione degli impedimenti sostanziali rilevati a seguito della valutazione di risolvibilità, l’adempimento degli oneri di accertamento e comunicazione di situazioni di dissesto, etc., la cui violazione comporta l’adozione di un articolato sistema sanzionatorio. Siffatto sistema pone, al di là del nomen juris adottato dal legislatore, l’interrogativo circa la loro effettiva natura giuridica, anche in termini di affittività sostanziale. Dalla risposta ad una tale domanda deriva, tra l’altro, la conseguente sottoposizione al sistema di garanzie CEDU e, da ciò, la necessità di definire le garanzie conseguenti a tutela dei soggetti sottoposti al suddetto regime sanzionatorio. Tra questi, non da ultimo, la stessa ammissibilità del c.d. doppio binario sanzionatorio.
Daniele Senzani (2020). SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEI PIANI DI RISOLUZIONE [Art. 195 quater. Sanzioni in caso di Risoluzione]. Padova : Wolters Klüver - Cedam.
SANZIONI AMMINISTRATIVE A TUTELA DEI PIANI DI RISOLUZIONE [Art. 195 quater. Sanzioni in caso di Risoluzione]
Daniele Senzani
Co-primo
Writing – Original Draft Preparation
2020
Abstract
La regolamentazione dei mercati finanziari, dei soggetti che vi operano e degli strumenti idonei a risolvere (e prevenire) determinate situazioni di criticità costituisce uno dei profili pubblicistici di maggior rilievo della disciplina dei mercati finanziari. Le ultime crisi finanziarie hanno indotto un movimento globale dei regolatori che, a partire dal Financial Stability Board e passando per l’Unione europea, ha portato all’adozione di norme volte a minimizzarne gli effetti sugli operatori finanziari interessati e sul sistema nel suo complesso. Tale sistema è ispirato ad alcuni principi fondamentali: la pianificazione delle azioni da intraprendere in caso di crisi; (b) l’intervento precoce, in modo tale che, in caso di situazione di crisi, ma non ancora di dissesto, siano disponibili strumenti di intervento da parte dell’Autorità che vigila sulla stabilità degli operatori finanziari; infine, l'adozione di piani di "risoluzione”, in modo da consentire l’ordinata gestione delle situazioni di crisi/dissesto di singoli intermediari. In tale contesto, pertanto, l’ordinamento rende disponibili strumenti che, laddove la liquidazione di un operatore finanziario possa avere un impatto sistemico, consentano di garantire la continuità delle sue funzioni essenziali senza ricorso, o con un ricorso limitato, a fondi pubblici o ad aiuti esterni. Si tratta di un sistema articolato di misure, sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, tra cui l’obbligo di cooperazione ai fini della predisposizione ed aggiornamento del piano di risoluzione, la rimozione degli impedimenti sostanziali rilevati a seguito della valutazione di risolvibilità, l’adempimento degli oneri di accertamento e comunicazione di situazioni di dissesto, etc., la cui violazione comporta l’adozione di un articolato sistema sanzionatorio. Siffatto sistema pone, al di là del nomen juris adottato dal legislatore, l’interrogativo circa la loro effettiva natura giuridica, anche in termini di affittività sostanziale. Dalla risposta ad una tale domanda deriva, tra l’altro, la conseguente sottoposizione al sistema di garanzie CEDU e, da ciò, la necessità di definire le garanzie conseguenti a tutela dei soggetti sottoposti al suddetto regime sanzionatorio. Tra questi, non da ultimo, la stessa ammissibilità del c.d. doppio binario sanzionatorio.File | Dimensione | Formato | |
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