Il commento tratta dell'eredità giacente e cioè di quel patrimonio ereditario, c.d. relitto, che non è ancora stato oggetto dell'accettazione di alcun chiamato e che, neppure, è nel possesso di alcun chiamato (possesso che potrebbe in breve condurre all'accettazione, per quanto presunta). In sostanza, manca l'erede. Tale patrimonio non si può disperdere e va amministrato - da un curatore nominato dal giudice - nell'interesse di creditori, legatari, terzi in genere, al limite dello Stato stesso, ultimo possibile erede ; ma anche nell'interesse del chiamato medesimo, che tarda a manifestarsi o, al limite, è ignoto, per il giorno in cui si farà vivo e accetterà l'eredità a lui devoluta. Il contributo approfondisce alcuni aspetti procedimentali, dall'istanza per la nomina del curatore alla redazione dell'inventario, dall'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari alla cessazione della giacenza e allo stesso compenso del curatore - argomento frastagliato e irto di difficoltà -. Tratta, poi, anche aspetti di sostanza, come la sorte dei contratti che facevano capo al defunto, i poteri del curatore in ordine alle azioni che il defunto avrebbe potuto esperire, la tutela dei beni ereditari e quant'altro si connette ad una amministrazione di beni altrui, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Non manca, naturalmente, una specifica considerazione dei profili della diligenza e quindi della responsabilità del curatore.

Commento agli artt. 528-532 del Codice civile (eredità giacente) / M.Bernardini. - STAMPA. - (2009), pp. 467-512.

Commento agli artt. 528-532 del Codice civile (eredità giacente)

BERNARDINI, MAURO
2009

Abstract

Il commento tratta dell'eredità giacente e cioè di quel patrimonio ereditario, c.d. relitto, che non è ancora stato oggetto dell'accettazione di alcun chiamato e che, neppure, è nel possesso di alcun chiamato (possesso che potrebbe in breve condurre all'accettazione, per quanto presunta). In sostanza, manca l'erede. Tale patrimonio non si può disperdere e va amministrato - da un curatore nominato dal giudice - nell'interesse di creditori, legatari, terzi in genere, al limite dello Stato stesso, ultimo possibile erede ; ma anche nell'interesse del chiamato medesimo, che tarda a manifestarsi o, al limite, è ignoto, per il giorno in cui si farà vivo e accetterà l'eredità a lui devoluta. Il contributo approfondisce alcuni aspetti procedimentali, dall'istanza per la nomina del curatore alla redazione dell'inventario, dall'autorizzazione alla vendita dei beni ereditari alla cessazione della giacenza e allo stesso compenso del curatore - argomento frastagliato e irto di difficoltà -. Tratta, poi, anche aspetti di sostanza, come la sorte dei contratti che facevano capo al defunto, i poteri del curatore in ordine alle azioni che il defunto avrebbe potuto esperire, la tutela dei beni ereditari e quant'altro si connette ad una amministrazione di beni altrui, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Non manca, naturalmente, una specifica considerazione dei profili della diligenza e quindi della responsabilità del curatore.
2009
Commentario al Codice civile, artt. 456-712. Successioni legittime e testamentarie
467
512
Commento agli artt. 528-532 del Codice civile (eredità giacente) / M.Bernardini. - STAMPA. - (2009), pp. 467-512.
M.Bernardini
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