L'attività di ricerca, in particolare, si propone di verificare l'impatto che, soprattutto sotto il profilo della prassi contrattuale, la nuova disciplina comunitaria è destinata a produrre in tema di durata e modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi nazionali ed internazionali di trasporto pubblico passeggeri su rotaia e su strada. In particolare, il Regolamento n. 1370/2007 risulta preordinato alla definizione delle modalità attraverso le quali “le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire” (art. 1, comma 1). In tale prospettiva, il Regolamento, nell'evidenziare che i contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato, con conseguente riduzione degli effetti positivi della concorrenza, e nel ritenere opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata, stabilisce (quale elemento di assoluta novità) che la durata dei contratti di servizio pubblico non può essere superiore a dieci anni nella ipotesi in cui i servizi di trasporto sono prestati mediante autobus, mentre non può eccedere il limite dei quindici anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o mediante altri modi di trasporto su rotaia. L'applicazione di tale principio è, tuttavia, soggetta ad una serie di deroghe espressamente previste dall'art. 4, comma 4. Di significativo interesse, inoltre, anche in una prospettiva di applicazione pratica della norma, appare la disamina del disposto di cui all'art. 5, relativo alla “aggiudicazione di contratti di servizio pubblico”. In particolare, oltre a prevedere il ricorso alla ordinaria procedura di gara ad evidenza pubblica, la disposizione richiamata delinea la facoltà, per “le autorità competenti a livello locale”, “di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale (…) esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”.

A.Romagnoli (2008). La disciplina del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

La disciplina del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento (CE) n. 1370/2007

ROMAGNOLI, ALESSANDRA
2008

Abstract

L'attività di ricerca, in particolare, si propone di verificare l'impatto che, soprattutto sotto il profilo della prassi contrattuale, la nuova disciplina comunitaria è destinata a produrre in tema di durata e modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi nazionali ed internazionali di trasporto pubblico passeggeri su rotaia e su strada. In particolare, il Regolamento n. 1370/2007 risulta preordinato alla definizione delle modalità attraverso le quali “le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l'altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire” (art. 1, comma 1). In tale prospettiva, il Regolamento, nell'evidenziare che i contratti di lunga durata possono comportare la chiusura del mercato, con conseguente riduzione degli effetti positivi della concorrenza, e nel ritenere opportuno che i contratti di servizio pubblico abbiano una durata limitata, stabilisce (quale elemento di assoluta novità) che la durata dei contratti di servizio pubblico non può essere superiore a dieci anni nella ipotesi in cui i servizi di trasporto sono prestati mediante autobus, mentre non può eccedere il limite dei quindici anni per i servizi di trasporto di passeggeri per ferrovia o mediante altri modi di trasporto su rotaia. L'applicazione di tale principio è, tuttavia, soggetta ad una serie di deroghe espressamente previste dall'art. 4, comma 4. Di significativo interesse, inoltre, anche in una prospettiva di applicazione pratica della norma, appare la disamina del disposto di cui all'art. 5, relativo alla “aggiudicazione di contratti di servizio pubblico”. In particolare, oltre a prevedere il ricorso alla ordinaria procedura di gara ad evidenza pubblica, la disposizione richiamata delinea la facoltà, per “le autorità competenti a livello locale”, “di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale (…) esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”.
2008
A.Romagnoli (2008). La disciplina del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
A.Romagnoli
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